Sentenza n. 12845/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per accertata TBC latente, nonché atti presupposti e successivi relativi alla scelta della sede
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che l’aveva esclusa dalle procedure speciali di reclutamento per le qualifiche di operatore e di vigile del fuoco, il verbale della commissione medica e le disposizioni regolamentari e della lex specialis applicate dall’amministrazione. Ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 1 e la violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, nonché dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost., lamentando eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione. In particolare, ha sostenuto che la TBC latente, in assenza di sintomi, contagiosità o malattia in atto, non costituisce di per sé una condizione incompatibile con le mansioni di operatore. Ha inoltre contestato l’applicazione ai candidati al ruolo di operatore dei requisiti previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019, riferiti al personale operativo, invece di quelli dell’art. 2, relativi al personale tecnico-professionale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti relativi alla procedura di scelta della sede, deducendone l’illegittimità derivata. La verificazione disposta dal TAR ha accertato la presenza di TBC latente, ma ha escluso la malattia in atto e la diffusività dell’infezione, rilevando altresì che la candidata apparteneva a una categoria a basso rischio di progressione e che non emergevano controindicazioni al suo impiego come operatore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati. Ha richiamato precedenti della stessa Sezione secondo cui è illegittima l’estensione al ruolo di operatore dei requisiti psico-fisici previsti per il personale operativo: per gli operatori devono trovare applicazione i requisiti dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, correlati alle mansioni impiegatizie proprie della qualifica, e non quelli dell’art. 1, relativi alle funzioni operative. L’art. 2, comma 1, lettera b), richiede un profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti; tale previsione, diversamente dall’art. 1 dell’Allegato A, non determina tuttavia l’esclusione automatica per la sola positività all’antigene tubercolare, imponendo di verificare in concreto la natura patologica dell’alterazione, la sua infettività o diffusività e l’effettivo rischio per il candidato e per le persone con cui entrerà in contatto. Il Ministero si era limitato a recepire la positività alla TBC senza un adeguato approfondimento diagnostico e senza motivare in ordine all’area di rischio concreta o a una prognosi sfavorevole per l’impiego della candidata. La verificazione aveva invece accertato che la TBC latente non costituiva una malattia in atto né diffusiva e che non vi erano controindicazioni all’impiego nel ruolo di operatore. L’esclusione è stata quindi ritenuta carente di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e proporzionalità. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione, liquidate in 700 euro, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente
La disposizione, riferita ai requisiti del personale operativo, non può essere applicata automaticamente al ruolo di operatore quando la lex specialis richiama invece i requisiti propri del personale tecnico-professionale.
art. 2, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti
Per il personale con qualifica di operatore rilevano in concreto la natura patologica dell’alterazione e la sua infettività o diffusività; la mera positività alla TBC latente non giustifica automaticamente l’esclusione.
art. 2, comma 1, lettera a), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
idoneità fisica e psichica all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire
I requisiti di idoneità devono essere valutati in rapporto alle mansioni concrete della qualifica, che per gli operatori sono di carattere impiegatizio.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione non autorizza l’assunzione degli operatori in deroga ai requisiti previsti dall’art. 2 del d.m. n. 166/2019.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base normativa per la verificazione medico-specialistica disposta dal TAR ai fini dell’accertamento dell’idoneità concreta della candidata.
art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza impone che le limitazioni all’accesso al lavoro fondate su condizioni di salute siano giustificate e strettamente necessarie rispetto alla finalità perseguita.
art. 21 CDFUE
Il principio di non discriminazione concorre a impedire limitazioni all’accesso al lavoro basate su condizioni di salute prive di adeguata giustificazione.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata quale fonte dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell’accesso al lavoro.
Massime di principio
- Quando una procedura di reclutamento distingue tra personale operativo e personale tecnico-professionale, i requisiti di idoneità psico-fisica devono essere quelli correlati alle mansioni della qualifica da ricoprire; non è legittimo estendere al personale impiegatizio i requisiti più rigorosi previsti per il personale operativo in assenza di una specifica base normativa.
- La previsione regolamentare che richiede un profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, non consente l’esclusione automatica del candidato sulla base della sola positività a un test o della mera presenza di un’alterazione clinica: l’amministrazione deve accertare in concreto la natura patologica, l’infettività o diffusività e l’effettivo rischio per il candidato e per i terzi.
- L’esclusione da una procedura selettiva per ragioni di salute è illegittima se l’amministrazione non individua, con adeguata istruttoria e motivazione, l’area di rischio concreta e le ragioni per cui la condizione clinica impedirebbe il proficuo svolgimento delle mansioni.
- I principi di ragionevolezza e proporzionalità impongono che le limitazioni all’accesso al lavoro fondate sulle condizioni di salute siano strettamente necessarie al perseguimento della finalità di tutela e non siano applicate a condizioni prive di effettiva incidenza sull’idoneità alla mansione.
- Nella valutazione dell’idoneità fisica occorre considerare il grado concreto della condizione clinica e il suo impatto funzionale: una forma lieve o asintomatica, priva di incidenza sull’efficienza richiesta dalla qualifica, non può essere automaticamente equiparata a una forma grave o invalidante.
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