Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, impugnata insieme al decreto della Questura di Brescia di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. La questione cautelare riguardava la rilevanza dell’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo ampiamente superiore a quello consentito: l’interessato era rimasto assente per nove anni. A giustificazione del prolungato allontanamento sono stati invocati problemi psicologici conseguenti al decesso della madre, avvenuto nel 2013, deducendo che tali circostanze avrebbero giustificato il rientro in Italia soltanto nel 2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto incontroverso l’allontanamento dell’appellante dal territorio nazionale per un periodo di gran lunga superiore a quello consentito e ha valutato, in sede cautelare e prima facie, non sufficienti le ragioni addotte, riferite ai problemi psicologici derivanti dal decesso della madre nel 2013, a giustificare il rientro soltanto nel 2022. La sentenza di primo grado resta quindi provvisoriamente efficace. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta in ragione dell’insufficienza prima facie delle giustificazioni dell’assenza prolungata dal territorio nazionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo di gran lunga superiore a quello consentito costituisce un elemento ostativo di particolare rilievo ai fini della valutazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Le ragioni personali o psicologiche collegate a un evento familiare risalente non sono, prima facie, sufficienti a giustificare un’assenza protrattasi per molti anni, qualora non spieghino adeguatamente il mancato rientro fino a un momento molto successivo.
  • La sospensione cautelare della sentenza di primo grado può essere negata quando la violazione dei limiti temporali di permanenza all’estero risulti incontroversa e le giustificazioni addotte dall’interessato appaiano manifestamente insufficienti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.