Ordinanza n. 2565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, impugnata insieme al decreto della Questura di Brescia di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. La questione cautelare riguardava la rilevanza dell’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo ampiamente superiore a quello consentito: l’interessato era rimasto assente per nove anni. A giustificazione del prolungato allontanamento sono stati invocati problemi psicologici conseguenti al decesso della madre, avvenuto nel 2013, deducendo che tali circostanze avrebbero giustificato il rientro in Italia soltanto nel 2022.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto incontroverso l’allontanamento dell’appellante dal territorio nazionale per un periodo di gran lunga superiore a quello consentito e ha valutato, in sede cautelare e prima facie, non sufficienti le ragioni addotte, riferite ai problemi psicologici derivanti dal decesso della madre nel 2013, a giustificare il rientro soltanto nel 2022. La sentenza di primo grado resta quindi provvisoriamente efficace. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta in ragione dell’insufficienza prima facie delle giustificazioni dell’assenza prolungata dal territorio nazionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo di gran lunga superiore a quello consentito costituisce un elemento ostativo di particolare rilievo ai fini della valutazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Le ragioni personali o psicologiche collegate a un evento familiare risalente non sono, prima facie, sufficienti a giustificare un’assenza protrattasi per molti anni, qualora non spieghino adeguatamente il mancato rientro fino a un momento molto successivo.
- La sospensione cautelare della sentenza di primo grado può essere negata quando la violazione dei limiti temporali di permanenza all’estero risulti incontroversa e le giustificazioni addotte dall’interessato appaiano manifestamente insufficienti.
Come è indicizzato
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