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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28949/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale della Polizia municipale per superamento della linea di arresto a intersezione semaforica con luce rossa. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, il Prefetto emette ordinanza-ingiunzione per euro 326, oltre accessori. L'interessato propone opposizione, respinta dal Giudice di pace; in appello vengono dedotti, tra gli altri, il difetto di legittimazione passiva del Comune, l'asserita nullità della costituzione del Comune e della Prefettura per difetto di rappresentanza e per carenza dei requisiti minimi dell'atto, l'inesistenza della notifica del verbale perché svolta da soggetti terzi, l'inesistenza della notifica dell'ordinanza-ingiunzione perché affidata a società privata, nonché l'erronea imputazione delle spese di accertamento e notificazione, incluse le voci CAD e CAN. In cassazione si censurano principalmente la corretta individuazione del legittimato passivo, la regolarità delle costituzioni delle amministrazioni resistenti, la validità della notificazione del verbale e la debenza delle spese accessorie.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Precisa che l'eccezione di inammissibilità per notifica del ricorso alla Prefettura presso la sede periferica è superata dalla costituzione dell'Avvocatura dello Stato, che dimostra la conoscenza dell'impugnazione. Nel merito, afferma che nel giudizio di opposizione a sanzione per violazione del Codice della Strada la legittimazione passiva spetta al Comune da cui dipendono gli agenti accertatori; l'eventuale erronea indicazione del soggetto passivo non rende inammissibile l'opposizione, ma integra un vizio della sentenza. Ritiene inoltre valida la costituzione dell'amministrazione a mezzo di funzionario delegato, senza necessità di prova formale della delega, e legittima la notifica del verbale tramite ausilio materiale di una società privata, trattandosi di attività meramente esecutiva e non autoritativa. Quanto alle spese di accertamento e notificazione, la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché mira a una rivalutazione di fatto circa le singole voci di costo. Spese di legittimità poste a carico del ricorrente in favore del Comune; niente spese per la Prefettura, non avendo svolto attività difensiva; disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 3, Codice della Strada

    norma sostanziale violata secondo il verbale, richiamata per la contestazione del passaggio con semaforo rosso

  • art. 41, comma 11, Codice della Strada

    richiamato come disposizione collegata alla condotta contestata all'opponente

  • art. 6, comma 9, D.Lgs. 150/2011

    nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto

    la disposizione si riferisce al primo grado del giudizio di opposizione e consente la rappresentanza mediante funzionari delegati; nelle opposizioni a sanzioni del Codice della Strada il prefetto può avvalersi dell'amministrazione dell'organo accertatore quando questa sia destinataria dei proventi

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato come norma sulla capacità e rappresentanza processuale, ma la censura è respinta perché la costituzione dei funzionari pubblici si presume regolare

  • artt. 414, 416 e 417 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere la nullità della costituzione delle amministrazioni; la Corte esclude la nullità e afferma che per i funzionari pubblici è sufficiente la dichiarazione di agire nella qualità di delegato

  • art. 384 c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata viene corretta ai sensi di tale norma, pur restando conforme a diritto il dispositivo

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione del verbale; la Corte distingue tra attività notificatoria e mera attività materiale di supporto

  • L. n. 890 del 1982

    invocata dal ricorrente per contestare la notifica del verbale; la Corte ammette l'ausilio di un soggetto privato per attività materiali di spedizione/presentazione al servizio postale

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per carenza di prova dell'infrazione; la censura è respinta perché basata su una diversa lettura del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione, trattandosi di questione di merito

  • art. 201, comma 4, Codice della Strada

    le spese di accertamento e notificazione delle violazioni sono poste a carico del soggetto tenuto al pagamento della sanzione; la censura sulle singole voci è inammissibile perché non specifica

  • art. 208 Codice della Strada

    richiamato nel contesto dell'art. 6, comma 9, D.Lgs. 150/2011 per individuare il destinatario dei proventi della sanzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni del Codice della Strada, la legittimazione passiva appartiene all'amministrazione da cui dipendono gli agenti accertatori; l'eventuale erronea indicazione dell'ente convenuto non comporta inammissibilità dell'opposizione, ma può integrare un vizio della sentenza o un errore di individuazione del contraddittore.
  • Quando la pubblica amministrazione sta in giudizio tramite funzionario delegato, non si applicano in modo rigoroso le regole della procura alle liti: è sufficiente la dichiarazione del funzionario di agire in tale qualità, senza necessità di specifica prova documentale della delega, in forza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
  • Nella procedura sanzionatoria amministrativa è ammissibile l'ausilio di soggetti privati per attività meramente materiali e preparatorie della notificazione, come stampa, imbustamento o presentazione del plico all'ufficio postale, purché la relata e l'attività autoritativa di notificazione restino imputabili all'organo pubblico competente.
  • Le spese di accertamento e notificazione delle violazioni del Codice della Strada sono a carico del trasgressore; una censura che contesti tali costi deve specificare le singole voci e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
  • In cassazione, la doglianza che si risolva in una diversa lettura delle prove o in una contestazione generica del materiale istruttorio non integra di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se il giudice di merito ha esaminato documenti ritualmente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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