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Sentenza

Sentenza n. 916/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento prot. n. 18091 del 20/3/2026 con il quale il Comune di Cervia notificava al ricorrente l'avvenuto esercizio di (preteso) diritto di prelazione da parte della sig.ra Battistini ed il suo subentro nell’aggiudicazione del Lotto n. 4 dell’asta pubblica avente ad oggetto “l’alienazione a lotti dell’immobile di proprietà del Comune sito a Cervia, in Corso Mazzini n. 37” (già provvisoriamente aggiudicato al Sig. Mordenti, come da graduatoria provvisoria comunicata con atto prot. 15356 del 10/3/2026), nonché, per quanto occorrer possa e per quanto di interesse: - dell'atto prot. 15356/2026 del 10/3/2026 nella parte in cui comunicava l’ “avvio dell’iter finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli inquilini dei lotti n.... e 4”; - della nota prot. 17602 del 19/3/2026, ancorchè non comunicata né nota, comportante esercizio del diritto di prelazione da parte della sig.ra Arianna Battistini; - dell'atto del 14/4/2026 con il quale il Comune ha controdedotto alle osservazioni opposte dal Sig. Mordenti in data 23/3/2026; - dell'atto prot. 16296 del 17 aprile 2026 di richiesta delle coordinate bancarie del Sig. Mordenti al fine di restituire la cauzione versata per la partecipazione alla gara; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, conseguente, connesso ancorchè non noto in quanto illegittimi/nulli.

Giustizia amministrativa202600601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale che comunicava l’esercizio della prelazione da parte della conduttrice e il suo subentro nell’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 4 di un’asta pubblica per la vendita di un immobile comunale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dichiarato aggiudicatario provvisorio del lotto n. 4, ha impugnato l’atto con cui il Comune aveva comunicato il subentro della conduttrice in forza del diritto di prelazione previsto dalla legge n. 392/1978 e recepito nella lex specialis e nel contratto di locazione. Ha dedotto la nullità o illegittimità della clausola di prelazione e dei relativi presupposti, sostenendo che la destinazione urbanistico-catastale dell’immobile fosse direzionale-uffici (categoria A/10) e non abitativa, con conseguente inapplicabilità della prelazione legale. Sono stati dedotti, inoltre, violazione del principio di legalità, difetto di motivazione, travisamento, eccesso di potere e lesione del diritto di difesa. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, rilevando l’assenza di un’aggiudicazione definitiva e la natura non lesiva degli atti impugnati; il Comune ha altresì sostenuto l’impossibilità di contestare tardivamente il bando dopo la partecipazione senza riserve. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi di nullità, illegittimità, difetto di motivazione e travisamento. Ha ritenuto prioritario l’esame della giurisdizione rispetto alle altre questioni processuali e ha individuato il petitum sostanziale sulla base della causa petendi, non della qualificazione formale data dal ricorrente. Sebbene la controversia riguardasse un’asta pubblica per l’alienazione di un bene appartenente al patrimonio disponibile comunale e il ricorrente avesse anche contestato la clausola del bando, la domanda sostanziale mirava a negare la spettanza e il legittimo esercizio del diritto di prelazione della controinteressata. La prelazione legale è stata qualificata come diritto soggettivo potestativo, non degradabile o affievolibile per effetto di provvedimenti amministrativi; pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria anche quando sia introdotta dall’aggiudicatario provvisorio e sia prospettata attraverso l’impugnazione di atti amministrativi relativi alla gara e al trasferimento del bene. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la condanna dell’Amministrazione; la richiesta non è stata esaminata nel merito a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • legge n. 392/1978

    Richiamata quale fonte del diritto di prelazione legale azionato dalla conduttrice; il TAR ha qualificato la controversia relativa alla sua spettanza ed esercizio come rientrante nella giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto attraverso la causa petendi e l’intrinseca consistenza della posizione giuridica dedotta, non in base alla qualificazione formale delle domande o degli atti impugnati operata dalla parte.
  • La controversia sull’esistenza, spettanza o legittimo esercizio di una prelazione legale relativa all’alienazione di un bene pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la prelazione è configurata come diritto soggettivo potestativo non degradabile o affievolibile dall’esercizio del potere amministrativo.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche se la controversia è promossa dall’aggiudicatario provvisorio di un’asta pubblica e viene formalmente proposta contro atti amministrativi della procedura, qualora la domanda sostanziale miri a contestare il diritto di prelazione del terzo e il conseguente trasferimento del bene.
  • La contestazione della clausola di prelazione contenuta nel bando non attribuisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa, se il nucleo sostanziale della domanda consiste nell’accertamento dell’insussistenza o dell’illegittimo esercizio di un diritto soggettivo di prelazione.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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