Sentenza n. 1185/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 515/2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 12.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto all'accredito di 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva accertato il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 12 settembre 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dal certificato della cancelleria del 3 dicembre 2025. Persistendo l'inadempimento, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo di conformazione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento degli interessi e dell'astreinte. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato l'inesecuzione del giudicato, rilevando che il Ministero non aveva fornito la prova dell'adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un successivo termine di 60 giorni per provvedere al pagamento. Ha respinto la richiesta di astreinte: pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ha considerato la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico quali ragioni ostative, alla luce dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., a individuare il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso di ottemperanza notificato all'Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a fondare la ricevibilità del ricorso depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del credito pecuniario nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare l'astreinte, ma prevede, per il debitore pubblico, anche il limite autonomo delle ulteriori ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ricevibile quando il ricorso è depositato entro il termine processuale previsto dalla notificazione all'Amministrazione e il titolo esecutivo è divenuto azionabile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta provata l'esistenza, la notificazione e la definitività del titolo, l'Amministrazione che eccepisce o afferma l'adempimento deve dimostrarne l'effettiva esecuzione; la costituzione meramente formale, senza prova del pagamento, non è sufficiente.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il decisum entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, assegnandogli un termine successivo per la sostituzione dell'Amministrazione.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico possono giustificarne il diniego in concreto.
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