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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26084 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva escluso l'assoggettamento a ICI di un terreno inserito nel piano regolatore nella zona F2, destinata a parchi pubblici urbani e territoriali. Il Comune sosteneva che l'area fosse comunque edificabile, almeno per la realizzazione di strutture e servizi connessi alle attività sportive, e quindi imponibile ai sensi della disciplina ICI. Contestava inoltre l'omessa dichiarazione ICI, la determinazione della base imponibile secondo il valore venale e l'insufficienza della motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Comune. I motivi sono stati ritenuti inammissibili, tra l'altro, per difetto di autosufficienza, mancata trascrizione delle parti rilevanti delle norme tecniche di attuazione del PRG e mancata individuazione della corretta censura processuale. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze nel merito, confermando che un'area destinata esclusivamente a verde pubblico attrezzato, soggetta a un vincolo che impedisce ai privati le trasformazioni riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, non è qualificabile come area fabbricabile ai fini ICI. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2

    Ai fini ICI, sono imponibili le aree qualificabili come fabbricabili. Un'area destinata a verde pubblico, con vincolo che impedisce ai privati una concreta edificazione, non rientra nella nozione di area fabbricabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata in relazione al valore venale in comune commercio; tale criterio non opera se l'area non è fiscalmente qualificabile come edificabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4

    L'obbligo di dichiarazione ICI riguarda gli immobili imponibili; la questione non è stata esaminata nel merito perché la sentenza regionale si fondava sull'inesistenza dell'obbligo d'imposta per la non edificabilità dell'area.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7

    La norma disciplina le fattispecie di esenzione ICI, richiamate nel tema dell'obbligo dichiarativo; non costituisce tuttavia il fondamento principale della decisione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere qualificati correttamente: la mancata pronuncia va censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre l'erronea valutazione dell'accertamento in fatto o della prova documentale non può essere presentata come mera violazione di legge.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si richiamano strumenti urbanistici o documenti decisivi, occorre riportarne le parti rilevanti e indicare quando e dove siano stati prodotti.

  • NTA del PRG di Termoli, art. 58, zona F2

    La previsione di servizi, spogliatoi o strutture accessorie in un'area destinata a parco pubblico non equivale necessariamente a edificabilità privata; secondo l'accertamento della CTR, la destinazione complessiva dell'area escludeva soluzioni edificatorie riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

Massime di principio

  • Un'area inserita nel PRG in una zona destinata a verde pubblico o parco pubblico attrezzato non è automaticamente edificabile ai fini fiscali.
  • La presenza di strutture accessorie, come servizi o spogliatoi, non determina di per sé l'imponibilità come area fabbricabile se l'edificazione è funzionale esclusivamente alla destinazione pubblicistica e non è liberamente esercitabile dal privato.
  • Per qualificare un terreno come area fabbricabile occorre verificare concretamente la possibilità giuridica di edificazione e non soltanto l'esistenza di una generica previsione urbanistica.
  • Nel ricorso per cassazione devono essere trascritte le parti rilevanti degli strumenti urbanistici richiamati e deve essere indicata la loro precisa collocazione processuale; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La contestazione dell'accertamento fattuale del giudice di merito deve essere formulata secondo il corretto vizio processuale e non può essere mascherata come violazione o falsa applicazione di legge.
  • Se il giudice esclude l'imponibilità perché il terreno non è edificabile, una contestazione relativa all'omessa dichiarazione ICI non coglie la motivazione effettiva della sentenza.

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