Sentenza n. 1362/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo recante condanna del Comune al pagamento di somme pecuniarie
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale il Comune era stato ingiunto di pagare euro 21.860,67, oltre interessi, spese e accessori. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato al Comune. Poiché l’amministrazione non aveva dato prova dell’integrale adempimento, il creditore ha adito il TAR ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria risultante dal decreto ingiuntivo passato in giudicato e che non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al pagamento delle somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il segretario comunale di Chiaravalle Centrale, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza del ricorrente. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, dovrà gravare sul Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; nel caso concreto sussistevano l’obbligo dell’amministrazione di adempiere e l’inadempimento non giustificato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per imporre all’amministrazione il pagamento dovuto e per nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il mancato adempimento da parte di un’amministrazione di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo legittima il creditore a proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento integrale, con detrazione delle somme eventualmente già pagate.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →