Cassazione Penale, Sentenza n. 44935/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU sostenendo che il processo in Romania si era svolto in "absentia" senza che gli fosse consentita la difesa, né personale né tramite difensore, e che mancava prova della sua effettiva conoscenza del procedimento. Inoltre denunciava vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancata risposta agli argomenti della difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello di Reggio Calabria secondo cui dalla sentenza rumena risultava che l'imputato era stato notificato "sia con ordine di comparizione, sia mediante affissione alla sede del Tribunale". Ha ricordato che l'art. 6 CEDU non impone la presenza obbligatoria di un difensore e che la celebrazione in absentia non comporta automaticamente il diniego di consegna se lo Stato emittente prevede la possibilità di ottenere un nuovo giudizio o impugnare la condanna una volta che l'interessato sia venuto a conoscenza della decisione (come previsto dal m.a.e. e dall'art. 6, comma 1-bis, lett. c) della legge n. 69/2005). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2, lett. r)
Consente al giudice italiano di rifiutare la consegna e disporre l'esecuzione della pena in Italia in presenza delle condizioni indicate; nella fattispecie è stata applicata come base per il rifiuto della consegna e per l'esecuzione della pena nel territorio italiano.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Non impone l'obbligatorietà della presenza di un difensore in ogni processo penale; la celebrazione in absentia non è automaticamente incompatibile con l'art. 6 se lo Stato emittente offre mezzi effettivi per ottenere un nuovo esame (es. nuovo processo o impugnazione) al momento in cui l'interessato viene a conoscenza della condanna.
Costituzione italiana, art. 24
Richiama il diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa alla mancata difesa in Romania non fosse sufficiente a escludere l'esecuzione della pena in Italia, alla luce dell'esistenza di rimedi interni nello Stato emittente.
legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 1-bis, lett. c)
«l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonché, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti»
Se dallo schema del mandato di arresto europeo risulta che il condannato può ottenere un nuovo processo o impugnare la sentenza al suo rientro, la procedura in absentia non è di per sé ostativa alla consegna; ciò giustifica il rifiuto di contrastare la decisione di consegna quando sussistono tali garanzie nel diritto dello Stato emittente.
Massime di principio
- La celebrazione del processo in absentia nello Stato emittente non comporta automaticamente l'obbligo per il giudice italiano di rifiutare la consegna: occorre verificare se lo Stato emittente offre rimedi effettivi (nuovo giudizio, impugnazione) quando l'interessato viene a conoscenza della condanna.
- La mancata partecipazione personale o l'assenza di un difensore nel processo estero non sono di per sé incompatibili con l'art. 6 CEDU; ciò che conta è l'effettività delle garanzie di tutela dei diritti di difesa previste dall'ordinamento dello Stato emittente.
- La prova della mancata notifica o della impossibilità di esercitare i rimedi interni incombe sulla parte che invoca la nullità o l'irregolarità del processo estero: mere affermazioni difensive, prive di documentazione che dimostri l'illecita carenza di notifiche o di rimedi, sono insufficienti.
- In caso di mandato di arresto europeo, è essenziale esaminare il contenuto del m.a.e. (motive, indicazioni sui rimedi disponibili) e la sentenza o gli atti esteri per valutare se siano state rispettate le garanzie minime di difesa; quando dal m.a.e. risulta l'esistenza di rimedi sufficienti, l'assenza non è, di per sé, ostativa alla consegna.
- La valutazione della motivazione del giudice nazionale deve essere concreta: eccezioni generiche di vizio motivazionale richiedono che sia indicato in che modo specifico la decisione non abbia risposto agli argomenti rilevanti o abbia travisato le prove.
- Per prevenire il rigetto in casi analoghi, il ricorrente dovrebbe produrre prova documentale della mancata notifica, dell'assenza di mezzi di impugnazione efficaci nello Stato emittente o della impossibilità di esercitare i rimedi previsti, nonché provare l'inesistenza formale delle garanzie processuali essenziali nel procedimento estero.
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