Sentenza del 16/09/2016 n. 18209 - Corte di Cassazione
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva venduto il primo immobile prima del decorso del quinquennio e ne aveva acquistato un altro entro l'anno, sostenendo di aver così conservato il beneficio prima casa. L'Agenzia aveva invece contestato la decadenza dall'agevolazione perché il nuovo immobile non era stato effettivamente adibito ad abitazione principale. La C.T.R. aveva inoltre rilevato ulteriori circostanze ostative, tra cui la titolarità di altro immobile agevolato e la possibile natura elusiva delle numerose compravendite immobiliari. In Cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione del contraddittorio e violazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità. Il contribuente non aveva contestato specificamente una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza d'appello, ossia la mancanza di prova dell'effettiva destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale. La dichiarazione di trasferimento della residenza, le spese condominiali e la dichiarazione ICI non erano sufficienti a dimostrare l'effettivo trasferimento della residenza o della dimora abituale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
La norma disciplina la conservazione delle agevolazioni prima casa quando l'immobile acquistato viene alienato prima del quinquennio e viene acquistato un altro immobile entro l'anno.
Il mantenimento del beneficio richiede, tra l'altro, che il nuovo immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale. La mera dichiarazione di trasferimento o la titolarità dell'immobile non sono sufficienti senza prova dell'effettiva residenza o dimora abituale.
Art. 43, comma 2, del codice civile
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Per dimostrare l'uso dell'immobile come abitazione principale occorre provare una stabile dimora abituale, non essendo sufficienti meri adempimenti formali o indizi compatibili con la proprietà di un immobile non abitato.
Art. 19 del D.P.R. n. 223/1989
La dichiarazione di trasferimento della residenza produce effetti dalla data della dichiarazione solo a seguito degli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica.
La dichiarazione anagrafica deve essere seguita dall'effettivo accoglimento e dagli accertamenti di rito; in mancanza, non prova il trasferimento della residenza con effetto retroattivo.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
La C.T.R. aveva richiamato la possibile elusione o abuso del diritto in relazione alle numerose operazioni immobiliari, ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla mancanza di prova dell'abitazione principale e sull'omessa impugnazione di tale autonoma motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle contestazioni. Tuttavia, la censura non ha condotto all'accoglimento del ricorso perché restava autonoma e non contestata la motivazione relativa all'assenza di prova dell'effettiva abitazione principale.
Art. 115 c.p.c.
La C.T.R. aveva richiamato il principio di non contestazione, ma la decisione di Cassazione è stata fondata principalmente sull'omessa censura di una ratio decidendi autonoma.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale richiede che un immobile sia adibito ad abitazione principale, la prova deve riguardare l'effettiva residenza o dimora abituale e non soltanto la proprietà dell'immobile.
- La dichiarazione di trasferimento della residenza, il pagamento delle spese condominiali o la presentazione della dichiarazione ICI, considerati singolarmente, non dimostrano necessariamente l'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
- Nel ricorso per cassazione devono essere contestate tutte le motivazioni autonome che sorreggono la sentenza; se anche una sola ratio decidendi resta non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La vendita dell'immobile agevolato prima del quinquennio e il successivo acquisto di un altro immobile non garantiscono automaticamente la conservazione dei benefici: devono essere rispettate e provate tutte le condizioni previste dalla disciplina prima casa.
- La valutazione di eventuali ulteriori profili, come la titolarità di altri immobili o l'abuso del diritto, può risultare irrilevante se la decisione è già validamente fondata sulla mancata prova di un requisito essenziale.
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