Cassazione Penale, Sentenza n. 27721/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/04/2024 per ragioni diverse: Jacoboni ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e travisamento del fatto per motivazione "per relationem" e mancato confronto con le censure difensive (contesta valutazione di intercettazioni, significato di termini codificati come "ricambi", interpretazione dell'interrogatorio di De Santis e rilievo di sentenze esterne che avrebbero scagionato alcune prestazioni); (2) difetto e illogicità della motivazione nella quantificazione dei beni sottoposti a confisca (contestata la determinazione del valore delle prestazioni e della quota immobiliare confiscata). Di Iorio (Di brio) ha impugnato per vizio nella configurazione dell'art. 416 c.p. (contesta l'individuazione dell'associazione e la mancata valutazione critica del compendio probatorio) e per violazioni degli artt. 125, 533 e 546 c.p.p. (sostiene che l'appello è stato ritenuto generico e che le censure non colgono la decisività degli elementi probatori). De Santis ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 e 605 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non abbia esaminato specificamente le censure mosse in appello; inoltre De Santis aveva ottenuto in appello una rideterminazione della pena con concordato. Tutti i ricorsi criticano, in vario modo, la valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni eteroaccusatorie e la quantificazione della confisca/imposta evasa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi proposti da De Santis e da Di Iorio (con condanna al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per ciascuno). Quanto a Jacoboni, la Corte ha dichiarato in parte infondati i motivi relativi alla responsabilità e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca. In sostanza: - De Santis e Di Iorio: ricorsi dichiarati inammissibili; posizioni confermate nei limiti già decisi dai giudici di merito (e sanzioni per inammissibilità). - Jacoboni: condanna e riduzione pena in parte confermate dalle valutazioni di merito, ma la Cassazione ha annullato la misura della confisca nella parte indicata, rimettendo la questione sulla confisca agli organi inferiori (annullamento limitato alla confisca).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'integrazione del vincolo associativo quando risulti la consapevolezza e volontà di partecipare insieme ad almeno altre due persone a una struttura criminale continuativa; non è richiesta la conoscenza reciproca di tutti gli associati.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamata per il patteggiamento in appello: la Cassazione può sindacare in cassazione solo aspetti relativi alla formazione del consenso al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia; altre doglianze sono precluse dalla rinuncia agli altri motivi.
art. 129 cod. proc. pen.
Citato nel contesto dell'effetto devolutivo dell'impugnazione: il giudice d'appello, accogliendo il concordato, non è tenuto a motivare su profili rispetto ai quali l'imputato ha rinunciato all'impugnazione.
artt. 125, 533, 546, 605 cod. proc. pen.
Riferiti alle doglianze sul vizio di motivazione e sugli oneri di decisione: la Corte osserva che l'appello deve specificare i motivi decisivi e che, in presenza di motivazioni conformi tra primo e secondo grado, la motivazione per relationem è valida salvo che il gravame contenga argomenti nuovi e decisivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione e per la possibilità di aumentare equitativamente la sanzione, richiamando anche la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
L. n. 103/2017, art. 1, commi 56 e 64
Richiamata per la reintroduzione del patteggiamento in appello (limiti del sindacato in cassazione) e per la possibilità di aumentare la sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p., determinata in via equitativa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere che i ricorsi fossero stati proposti "in colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non ha impedito l'applicazione di sanzione equitativa.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non è obbligato a replicare punto per punto a tutte le censure dell'appellante: la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è valida se le doglianze non sollevano argomenti nuovi e decisivi.
- In presenza di una "doppia conforme" (motivazioni congruenti di primo e secondo grado), le motivazioni si integrano e il ricorrente deve indicare chiaramente elementi nuovi per superare tale consolidazione.
- La Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della valutazione probatoria solo se il ricorso specifica gli errori determinanti; doglianze generiche o manifestamente infondate sono inammissibili.
- Quanto al patteggiamento/concordato in appello, i ricorsi per cassazione sono ammissibili solo su questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia; altre questioni sono precluse.
- La mancata o carente motivazione sulla quantificazione di confische/valore degli illeciti può determinare l'annullamento parziale della sentenza (la confisca richiede specifica determinazione dei criteri e dei valori).
- Le intercettazioni e le dichiarazioni eteroaccusatorie possono sorreggere una condanna se inserite in un quadro indiziario coerente e confrontate con altri elementi (bonifici, incontri, monetizzazioni), ma la difesa deve proporre censure specifiche e confrontabili sul piano logico-probatorio.
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere non è necessaria la conoscenza personale di tutti i partecipanti; è sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare insieme ad almeno altre due persone a una struttura organizzata e continuativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →