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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16961/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Lodi che aveva confermato il sequestro preventivo a fini di confisca, disposto in relazione a reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Denunciavano: (1) carenza di motivazione circa la provenienza illecita dei beni e l'entità del "prezzo" o "profitto" del reato, rendendo illegittima la confisca diretta o per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000; (2) mancanza di adeguata istruttoria e valutazione sulla sproporzione tra redditi dichiarati e beni sequestrati ai fini della confisca per sproporzione (art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 e art. 240-bis c.p.); (3) il Tribunale non aveva preso in considerazione le specifiche allegazioni difensive (donazioni, vincite, redditi dichiarati) e aveva inoltre definito la documentazione fornita dalla difesa "non immediatamente verificabile" senza adeguata motivazione; (4) contestavano anche la sussistenza del periculum in mora per il sequestro d'urgenza, deducendo l'assenza di rischio di dispersione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei punti principali relativi alla carenza dei presupposti per la confisca (sia diretta/per equivalente ex art. 12-bis sia per sproporzione ex art. 12-ter/art. 240-bis). Ha ritenuto che: (a) per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto soltanto il prezzo del reato e che tale prezzo deve essere individuato almeno in termini indiziari (art. 12-bis); (b) l'ordinanza impugnata non indicava alcuna determinazione indiziaria dell'entità del prezzo percepito dai ricorrenti, sicché mancavano i presupposti per la confisca diretta o per equivalente; (c) quanto alla confisca per sproporzione, l'ordinanza non ha valutato né quantificato la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati né esaminato compiutamente le specifiche giustificazioni difensive e la congruenza temporale degli acquisti; (d) per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, rimettendo al giudice del rinvio l'analisi puntuale degli elementi acquisiti e di eventuali ulteriori prove, evitando i vizi riscontrati. L'esame del profilo del periculum in mora è stato ritenuto assorbito e rimesso al giudice del rinvio se necessario.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (sequestro preventivo e norme correlate)

    Norma procedurale che disciplina il sequestro preventivo (anche d'urgenza con riferimento al comma 3-bis). La Corte ha richiamato la necessità che il sequestro strumentale alla confisca sia fondato su presupposti motivati e specifici.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    La disposizione impone che, prima di disporre confisca o sequestro strumentale per il prezzo/profitto del reato, venga almeno indicato e quantificato, anche in termini indiziari, il valore del prezzo/profitto stesso; in mancanza la confisca non è ammissibile.

  • art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000

    Collega la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti ai presupposti della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) quando l'importo non rispondente al vero supera determinate soglie (mencionata la soglia di 200.000 euro).

  • art. 240-bis cod. pen.

    "è sempre disposta la confisca di denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"

    Stabilisce la confisca per sproporzione: occorre accertare la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni e valutare se la difesa fornisce una giustificazione credibile della provenienza lecita; la sproporzione va valutata rispetto al momento degli acquisti e nel ragionevole arco temporale.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    Infrazione contestata: la giurisprudenza richiamata dalla Corte precisa che, per questo delitto, la confisca può riguardare solo il prezzo percepito dall'emittente e non il profitto realizzato da terzi mediante l'utilizzo delle fatture.

  • art. 9 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamata nella giurisprudenza per spiegare il regime rispetto alla responsabilità e al diferenziarsi del profitto di terzi: limita la possibilità di aggredire il profitto altrui quando l'emittente non ne ha concorso.

Massime di principio

  • Prima di disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto, l'accusa deve individuare almeno in termini indiziari l'entità del prezzo/profitto: senza tale quantificazione la confisca diretta o per equivalente non è ammissibile.
  • Per la confisca per sproporzione (art. 240-bis) il giudice deve valutare la sproporzione comparando redditi/dichiarazioni e valore dei singoli acquisti nel relativo momento temporale; l'analisi deve essere motivata e non limitarsi a enunciazioni generiche.
  • Le specifiche allegazioni e documentazioni difensive che prospettino una fonte lecita dei beni (donazioni, vincite, acquisti anteriori, redditi dichiarati) impongono al giudice motivazioni puntuali se intende respingerle; non è sufficiente liquidarle come "non immediatamente verificabili" senza indicare ragioni concrete.
  • Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il patrimonio aggredibile è, di regola, il prezzo percepito dall'emittente; il profitto conseguito da terzi non è automaticamente aggredibile nei confronti dell'emittente.
  • La sussistenza del periculum in mora (sequestro d'urgenza) va valutata separatamente e non può supplire alle carenze di motivazione richieste per la confisca; se la confisca non è adeguatamente fondata, il sequestro strumentale può essere annullato.
  • In sede di nuovo giudizio il giudice dovrà esaminare tutti gli elementi indiziari e le prove prodotte, quantificando indiziariamente il prezzo/profitto o la sproporzione, e motivare compiutamente ogni decisione di mantenere, limitare o revocare il vincolo sui beni.

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