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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35886/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto contestava la limitazione imposta dalla Casa circondariale di Cuneo alla durata e alla frequenza dei colloqui con il proprio ministro di culto (da un'ora settimanale a mezz'ora ogni quindici giorni, cioè un'ora al mese), ritenendola lesiva del diritto di praticare la religione e discriminatoria rispetto ai detenuti di altro culto (in particolare cattolico). Denunciava inoltre violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il provvedimento, censurando l'uso del criterio della "ragionevolezza" e l'equiparazione, quanto alla durata, dei colloqui con il ministro del culto ai colloqui con i familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: la materia dei reclami relativi ai provvedimenti ex artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen. è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge (art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.). Il ricorrente contestava in realtà la motivazione e la valutazione di merito del Tribunale (illogicità, incompletezza e discrasie), non una specifica violazione normativa. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse un apparato motivazionale concreto e comprensibile, motivando la limitazione con esigenze organizzative dell'istituto e con il criterio di parità temporale con i colloqui familiari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Contestualizza il regime detentivo del ricorrente (regime speciale) e indica che le limitazioni impugnate sono correlate alle prescrizioni organizzative di tale regime; la Corte non modifica l'interpretazione della norma ma la considera contesto fattuale.

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.

    Stabilisce che i provvedimenti sui reclami relativi agli artt. 35-bis e 69, comma 6, sono sindacabili in Cassazione soltanto per violazione di legge; la Corte applica questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che invece contestava vizi di motivazione.

  • art. 69, comma 6, Ordinamento penitenziario

    art. 69, comma 6, Ord. pen.

    Rilevante per la disciplina dei reclami giurisdizionali relativi a decisioni del magistrato di sorveglianza; la Corte richiama la limitazione del sindacato in sede di legittimità.

  • art. 125, comma 3, codice di procedura penale

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone l'onere di motivazione per sentenze e ordinanze. La Corte ricorda che la motivazione è insufficiente solo se assente o meramente apparente, ossia del tutto avulsa dalle risultanze o apodittica; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta concreta e confrontabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma indicata come base delle censure; la Corte osserva che le doglianze del ricorrente cadono sul piano della motivazione e della valutazione di merito, non su un vizio di legge proprio valutabile in Cassazione alla luce del vincolo del art. 35-bis.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    sent. Corte cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) salvo che sia dimostrata la mancanza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso; utilizzata per giustificare il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti relativi al regime 41-bis e ai reclami di cui agli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. sono ammissibili in legittimità solo per violazione di legge; le critiche che attaccano la motivazione o la valutazione di merito sono in genere inammissibili.
  • La mera contestazione di "ragionevolezza", incompletezza o illogicità della motivazione è, di per sé, un vizio di motivazione non trasformabile in vizio di diritto davanti alla Cassazione quando il provvedimento contiene un apparato motivazionale concreto e confrontabile.
  • Per ottenere accoglimento in sede di legittimità il ricorrente deve individuare e dimostrare una specifica violazione di norma di diritto, non limitarsi a esprimere disaccordo sulle valutazioni e sull'opportunità delle scelte organizzative del carcere.
  • Le limitazioni alla pratica religiosa in istituti penitenziari possono essere giustificate con esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto; solo quando venga dimostrata una disparità di trattamento ingiustificata o una violazione normativa si configura tutela in sede di legittimità.
  • È necessario che la censura sull'assenza di motivazione dimostri che la motivazione sia del tutto apodittica o avulsa dalle risultanze: valutazioni critiche su singoli passaggi non sono sufficienti per ottenere il riesame in Cassazione.

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