Cassazione Penale, Sentenza n. 35886/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto contestava la limitazione imposta dalla Casa circondariale di Cuneo alla durata e alla frequenza dei colloqui con il proprio ministro di culto (da un'ora settimanale a mezz'ora ogni quindici giorni, cioè un'ora al mese), ritenendola lesiva del diritto di praticare la religione e discriminatoria rispetto ai detenuti di altro culto (in particolare cattolico). Denunciava inoltre violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il provvedimento, censurando l'uso del criterio della "ragionevolezza" e l'equiparazione, quanto alla durata, dei colloqui con il ministro del culto ai colloqui con i familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: la materia dei reclami relativi ai provvedimenti ex artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen. è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge (art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.). Il ricorrente contestava in realtà la motivazione e la valutazione di merito del Tribunale (illogicità, incompletezza e discrasie), non una specifica violazione normativa. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse un apparato motivazionale concreto e comprensibile, motivando la limitazione con esigenze organizzative dell'istituto e con il criterio di parità temporale con i colloqui familiari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Contestualizza il regime detentivo del ricorrente (regime speciale) e indica che le limitazioni impugnate sono correlate alle prescrizioni organizzative di tale regime; la Corte non modifica l'interpretazione della norma ma la considera contesto fattuale.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.
Stabilisce che i provvedimenti sui reclami relativi agli artt. 35-bis e 69, comma 6, sono sindacabili in Cassazione soltanto per violazione di legge; la Corte applica questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che invece contestava vizi di motivazione.
art. 69, comma 6, Ordinamento penitenziario
art. 69, comma 6, Ord. pen.
Rilevante per la disciplina dei reclami giurisdizionali relativi a decisioni del magistrato di sorveglianza; la Corte richiama la limitazione del sindacato in sede di legittimità.
art. 125, comma 3, codice di procedura penale
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone l'onere di motivazione per sentenze e ordinanze. La Corte ricorda che la motivazione è insufficiente solo se assente o meramente apparente, ossia del tutto avulsa dalle risultanze o apodittica; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta concreta e confrontabile.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norma indicata come base delle censure; la Corte osserva che le doglianze del ricorrente cadono sul piano della motivazione e della valutazione di merito, non su un vizio di legge proprio valutabile in Cassazione alla luce del vincolo del art. 35-bis.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
sent. Corte cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) salvo che sia dimostrata la mancanza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso; utilizzata per giustificare il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti relativi al regime 41-bis e ai reclami di cui agli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. sono ammissibili in legittimità solo per violazione di legge; le critiche che attaccano la motivazione o la valutazione di merito sono in genere inammissibili.
- La mera contestazione di "ragionevolezza", incompletezza o illogicità della motivazione è, di per sé, un vizio di motivazione non trasformabile in vizio di diritto davanti alla Cassazione quando il provvedimento contiene un apparato motivazionale concreto e confrontabile.
- Per ottenere accoglimento in sede di legittimità il ricorrente deve individuare e dimostrare una specifica violazione di norma di diritto, non limitarsi a esprimere disaccordo sulle valutazioni e sull'opportunità delle scelte organizzative del carcere.
- Le limitazioni alla pratica religiosa in istituti penitenziari possono essere giustificate con esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto; solo quando venga dimostrata una disparità di trattamento ingiustificata o una violazione normativa si configura tutela in sede di legittimità.
- È necessario che la censura sull'assenza di motivazione dimostri che la motivazione sia del tutto apodittica o avulsa dalle risultanze: valutazioni critiche su singoli passaggi non sono sufficienti per ottenere il riesame in Cassazione.
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