Cassazione Penale, Sentenza n. 26571/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato l'appello contro Antonio Fardelli, indagato per corruzione (artt. 319-321 c.p.). L'accusa sostiene che Fardelli, pubblico ufficiale membro della commissione IPPC del Ministero dell'Ambiente, abbia accettato la promessa di assunzione/tirocinio per la figlia e un'amica, offerta da Dario Ticali nell'interesse della Sasol s.p.a., in cambio di atti contrari al dovere d'ufficio: estendere a favore di Sasol regole più permissive previste dal d.m. 12/9/2023 (cosiddetto d.m. Bilanciamento), raccogliere e recepire proposte di modifica al PIC a vantaggio di Sasol, omettere verbalizzazioni e organizzare riunioni riservate con tecnici della Sasol. Il PM ha dedotto errori di diritto e vizi di motivazione nel ritenere insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sostenendo altresì che il Tribunale non abbia valutato correttamente le ipotesi di corruzione susseguente o corruzione impropria (antecedente o susseguente) e che abbia sovrastimato elementi non probatori (amicizia, ruolo di Ticali) trascurando la contestualità tra utilità promessa e atti d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Motivo centrale: il PM non ha dimostrato un interesse concreto, attuale e idoneo all'impugnazione in materia cautelare, ossia non ha indicato ragioni sufficienti a giustificare l'attualità delle esigenze cautelari (necessità di adozione o ripristino di misure cautelari). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'impugnazione del PM contro il rigetto dei gravi indizi deve indicare elementi che giustifichino l'interesse concreto del PM (non può limitarsi a contestazioni astratte sull'interpretazione della prova). Per tali ragioni non si è proceduto a un riesame sostanziale delle valutazioni probatorie sul punto della corruzione.
Norme richiamate
Norma sulla corruzione: la sentenza richiama la distinzione tra corruzione propria antecedente e corruzione susseguente; nella ricostruzione della parte pubblica è rilevante che l'utilità possa essere postuma rispetto all'atto d'ufficio purché l'utilità trovi la sua ragione nell'adozione dell'atto.
Richiamato come norma di riferimento nelle ipotesi corruttive (corruzione impropria e correlati profili di responsabilità penale risultanti dall'attività d'ufficio).
Richiamato nel contesto della tutela della persona indagata (riparazione per ingiusta detenzione): la Corte sottolinea che il PM non ha interesse contrapposto alla eventuale riparazione dell'indagato, ribadendo i limiti dell'interesse all'impugnazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Citato in riferimento all'ipotesi in cui le esigenze cautelari possano ritenersi implicitamente sussistenti per reati per i quali opera una presunzione di pericolo; la Corte segnala che tale eccezione non opera nel caso di specie.
Richiamato come norma procedurale applicabile agli appelli del Pubblico Ministero contro provvedimenti cautelari o di riesame; la giurisprudenza interpreta restrittivamente l'interesse del PM.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Principio sull'interesse ad impugnare: l'impugnazione deve mirare a un vantaggio pratico concreto per l'impugnante; non è sufficiente una censura meramente teorica sull'interpretazione giuridica.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2386/1998; Sez. 6, n. 46129/2021; Sez. 6, n. 43948/2023; Sez. U, n. 29529/2009)
numeri e riferimenti citati nella sentenza
Consolidato principio che il PM che impugna decisioni che escludono la gravità indiziaria deve indicare ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; l'impugnazione deve essere diretta a conseguire un risultato pratico, non una mera rettifica giuridica astratta.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero che impugni un provvedimento che esclude la gravità indiziaria deve dimostrare un interesse concreto e attuale relativo alle esigenze cautelari (es. necessità di adozione o ripristino di misura cautelare); altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- In sede di impugnazione cautelare il giudice di legittimità richiede che l'appello del PM non sia finalizzato solo a correggere valutazioni probatorie astratte: bisogna collegare la censura a un vantaggio pratico immediato per l'azione cautelare.
- Le diverse forme di corruzione (antecedente, susseguente, impropria) devono essere valutate e, se invocate, adeguatamente motivate: il PM dovrebbe indicare perché gli elementi probatori fondano gravi indizi per la specifica fattispecie invocata.
- La sussistenza del nesso funzionale tra utilità promessa/donata e atto d'ufficio richiede una valutazione temporale e fattuale: la promessa può essere posteriore all'atto (corruzione susseguente) se è possibile dimostrare che l'utilità trova la sua causa nell'adozione dell'atto.
- Elementi come conversazioni intercettate, omissione di verbalizzazioni, riunioni riservate o profili di superficialità tecnica possono costituire indici rilevanti, ma la loro valutazione quantitativa e qualitativa resta di competenza del giudice e non basta, per l'ammissibilità dell'impugnazione, richiamarli genericamente senza dimostrare l'interesse cautelare.
- Per la difesa: evidenziare la carenza di esigenze cautelari attuali (assenza di pericolo di reiterazione, fuga o inquinamento probatorio) e la debolezza degli indizi concreti può essere strategia efficace già in sede di opposizione/impugnazione cautelare.
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