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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato una cartella esattoriale di Euro 1.429.463,44 relativa all'IVA 2001, sostenendo di aver definito gli omessi o ritardati versamenti ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, mediante pagamento rateale, e di aver versato tutte le somme dovute, sebbene l'ultima rata fosse stata pagata con qualche giorno di ritardo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente sostenendo che il ravvedimento operoso non fosse applicabile alle rate del condono e che il ritardo nel pagamento di una rata comportasse la decadenza dal beneficio. La Corte ha però rilevato che tali questioni non costituivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudizio riguardava esclusivamente l'inesistenza del debito richiesto nella cartella, poiché l'IVA risultava già pagata prima della sua notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale in materia tributaria spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia, perché non attaccavano la concreta motivazione della sentenza d'appello, fondata sull'avvenuto pagamento dell'IVA prima della notifica della cartella. È stata confermata, quindi, la decisione favorevole alla società e l'annullamento della cartella. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le peculiarità della vicenda e per il ritardo, seppur marginale, nei pagamenti rateali.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Disciplina la definizione dei ritardati o omessi versamenti mediante pagamento delle somme dovute, anche con rateizzazione. Tuttavia, nella controversia esaminata la Corte non ha deciso in via generale se il ritardo nel pagamento di una rata comporti la decadenza dal beneficio, perché tale questione non era decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13

    Prevede l'istituto del ravvedimento operoso. La Corte non ha stabilito se esso sia applicabile ai versamenti rateali previsti dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, ritenendo inammissibile il motivo dell'Agenzia per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    Ha trasferito alle agenzie fiscali i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze; di conseguenza, nelle controversie tributarie la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14

    È richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme non versate e agli accessori applicabili in caso di mancato pagamento di rate successive nell'ambito di alcune definizioni agevolate. La Corte non ha applicato direttamente tale disciplina al caso concreto.

  • Sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977

    La Corte ha osservato che non vi era motivo, nel caso concreto, di disapplicare d'ufficio l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 per contrasto con il diritto dell'Unione, poiché la controversia non riguardava il diniego del condono.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve contestare direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se la decisione si fonda sull'avvenuto pagamento del tributo e il ricorso discute invece soltanto la validità o la decadenza dal condono, i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
  • Quando una cartella richiede somme già integralmente versate prima della sua notifica, il contribuente può ottenere l'annullamento della pretesa, purché dimostri documentalmente i pagamenti e la loro riferibilità al debito richiesto.
  • La sentenza non risolve in generale la questione se un ritardo nel pagamento di una rata del condono determini automaticamente la decadenza dal beneficio: tale principio non può essere ricavato oltre quanto effettivamente deciso.
  • Nelle controversie tributarie instaurate dopo l'operatività delle agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è normalmente privo di legittimazione passiva; il soggetto competente è l'Agenzia delle Entrate.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta peculiarità sostanziali, anche se la parte privata ottiene una decisione favorevole.

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