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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13311/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, sui trattamenti pensionistici di due ex iscritti alla Cassa, di un contributo di solidarietà introdotto e poi prorogato da delibere dell’ente (n. 4/2008, n. 3/2013, n. 10/2017) in attuazione dell’art. 22 del regolamento della Cassa. I pensionati hanno chiesto di accertarne l’illegittimità e la restituzione delle somme trattenute; il Tribunale di Modena ha accolto la domanda, e la Corte d’appello di Bologna ha confermato. La Cassa ricorre in cassazione con tre motivi: (1) sostiene che il contributo fosse legittimo perché consentito dall’autonomia regolamentare dell’ente e dalle norme che hanno attenuato il principio del pro rata e valorizzato il riequilibrio di bilancio, invocando anche l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 e la norma di interpretazione autentica del 2013; (2) deduce che comunque il contributo dovesse essere adottato per assicurare l’equilibrio di bilancio, con legittimazione almeno per il biennio 2012-2013; (3) contesta la prescrizione decennale applicata dalla Corte territoriale, sostenendo la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e richiamando l’art. 47-bis d.P.R. 639/1970 e altre norme sulla prescrizione dei trattamenti pensionistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa ai trattamenti pensionistici e aveva riconosciuto il diritto dei pensionati alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. La Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa professionale è una prestazione patrimoniale che richiede una base di legge ai sensi dell’art. 23 Cost., non è legittimamente introdotta da atti regolamentari dell’ente e non può essere giustificata come mero correttivo del trattamento pensionistico già determinato. Ha inoltre confermato che, quando si controverte dell’indebita trattenuta e della riliquidazione degli importi, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ma quella ordinaria decennale. La Cassa è stata condannata alle spese e, in ragione della definizione conforme a orientamenti consolidati, anche alle ulteriori somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., oltre al doppio contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale accelerato richiesto e applicato per la decisione.

  • art. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’autonomia e i poteri regolamentari della Cassa privatizzata.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    La Corte ne ribadisce la formulazione originaria per i pensionati che avevano maturato il diritto prima della riforma, con applicazione rigorosa del principio del pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    È ricordato come norma che ha attenuato il principio del pro rata e ampliato i poteri regolamentari delle casse, ma senza consentire deroghe a norme primarie.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma la validità degli atti adottati prima del 2007 solo se compatibili con la legge e finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    È ritenuto non pertinente rispetto al contributo regolamentare impugnato; il prelievo legislativo previsto da tale disposizione presuppone inerzia dell’ente e specifica determinazione, e non legittima automaticamente il contributo applicato dalla Cassa.

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    La Corte valorizza soprattutto l’art. 23 Cost. come riserva di legge per le prestazioni patrimoniali; richiama anche ragionevolezza e uguaglianza senza superare il limite della base legale.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC

    È la base regolamentare del contributo di solidarietà, ma viene ritenuta inidonea a giustificare un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici già maturati.

  • delibera n. 4/2008

    Atto con cui la Cassa ha rinnovato la misura del contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo.

  • delibera n. 3/2013

    Atto di rinnovo della misura, parimenti ritenuto illegittimo.

  • delibera n. 10/2017

    Ulteriore rinnovo della misura, anch’esso ritenuto illegittimo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte esclude la prescrizione quinquennale perché il credito controverso non era un rateo pensionistico liquidato e pagabile, ma il diritto alla riliquidazione di somme indebitamente trattenute.

  • art. 2946 c.c.

    Ritenuto applicabile come prescrizione ordinaria decennale all’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    È ritenuto riferibile alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici e non all’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 19, comma 3, L. 21/1986

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma disatteso dalla Corte alla luce dell’orientamento consolidato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione della decisione conforme a orientamenti consolidati nonostante la proposta deflattiva.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese, con aumento per la presenza di una seconda parte controricorrente.

  • art. 3 Cost.

    È evocato nel confronto tra pensionati INPS e pensionati di casse professionali, ma la Corte esclude un problema di disparità di trattamento per la diversità del titolo del prelievo.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali professionali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamento o delibera interna, prestazioni patrimoniali obbligatorie sui trattamenti pensionistici già determinati, perché il prelievo richiede una base legale ai sensi dell’art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata, per i trattamenti pensionistici maturati prima della riforma del 2006, continua a operare in modo rigoroso; le modifiche successive non consentono di incidere retroattivamente sul quantum già consolidato mediante trattenute autonome.
  • Le norme che ampliano l’autonomia delle casse e attenuano il pro rata non autorizzano deroghe a disposizioni primarie né trasformano i regolamenti degli enti in fonti idonee a introdurre contributi obbligatori non previsti dalla legge.
  • Un contributo di solidarietà temporaneo e parametrato ai trattamenti già liquidati non si confonde con i criteri di determinazione della pensione e, proprio per la sua natura di prestazione patrimoniale autonoma, resta soggetto alla riserva di legge.
  • In tema di prescrizione, la pretesa di restituzione o riliquidazione di somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando non si tratti di ratei già liquidati, esigibili e messi a disposizione dell’assicurato.
  • Le disposizioni speciali sulla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si riferiscono alla riliquidazione di prestazioni dovute e non alle ritenute operate in forza di un prelievo ritenuto illegittimo.
  • Quando il ricorso ripropone questioni già risolte da un orientamento consolidato senza apportare elementi nuovi, la Suprema Corte può confermare la decisione impugnata e applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la proposizione di un ricorso defatigatorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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