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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27862/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di unità immobiliari sovrapposte e riguarda, da un lato, la rimozione di una porta-finestra realizzata dal proprietario dell'immobile sottostante su un'area di corte che i vicini assumevano di loro esclusiva proprietà, con ripristino dello stato dei luoghi; dall'altro, domande riconvenzionali dell'odierno ricorrente per danni da infiltrazioni d'acqua e per la rimozione di una tettoia asseritamente lesiva del decoro architettonico e priva di autorizzazioni. In appello la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la proprietà dell'area fosse stata accertata in capo agli appellati, che la domanda di danni non fosse provata e che la questione della tettoia fosse infondata. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, mancante o contraddittoria, con deduzione di un preteso giudicato pregresso e di una pretesa usucapione dell'area; 2) violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. per omesso rilievo di litispendenza/giudicato e per l'asserita tardività/inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio e degli accertamenti catastali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o errata decisione sulle domande, in particolare sulla riconvenzionale; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla rettifica notarile del 4.05.2007 e al valore attribuito alla consulenza tecnica, censura che la Corte ha ritenuto comunque preclusa in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al vizio motivazionale, osservando che non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso e che il ricorso difettava di specificità perché non riportava in modo autosufficiente la consulenza tecnica e le critiche del consulente di parte. Ha escluso la violazione del giudicato e della litispendenza, rilevando che il precedente richiamato riguardava opere diverse e una diversa situazione di fatto. Ha negato la violazione dell'art. 112 c.p.c., chiarendo che il giudice può rivalutare le prove quando restino controversi i fatti posti a base delle domande, senza che ciò integri omessa pronuncia. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e comprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e che non è sufficiente contestare il mero apprezzamento delle prove.

  • art. 39 c.p.c.

    È stata esclusa la dedotta violazione per litispendenza, perché il precedente evocato non riguardava il medesimo oggetto della lite attuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice si limita a valutare diversamente le prove sui fatti controversi devoluti con le domande e le eccezioni.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato preteso non è stato ritenuto operante, poiché il precedente invocato aveva ad oggetto opere e presupposti fattuali differenti.

  • art. 1102 c.c.

    La tettoia è stata ritenuta espressione del legittimo uso delle parti comuni, non potendo la sola mancanza di autorizzazione amministrativa fondare l'illegittimità civile dell'opera.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche quando venga prospettato un travisamento della prova.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Chi censura in cassazione l'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo i passaggi rilevanti della consulenza e delle critiche mosse in causa.
  • La deduzione di giudicato o litispendenza richiede la piena identità del petitum e della causa petendi: se il precedente riguarda opere o fatti diversi, la preclusione non opera.
  • Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la rivalutazione delle prove compiuta dal giudice sui fatti che restano controversi e devoluti al suo esame, poiché il divieto di ultrapetizione concerne l'oggetto della domanda e non il merito dell'apprezzamento istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme di merito è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche se formulata come travisamento della prova o errore percettivo.
  • Nel conflitto tra proprietari confinanti o sovrapposti, la diversa indicazione catastale non prevale automaticamente sul contenuto del titolo e sui confini ricavabili dall'atto, se il giudice di merito abbia accertato diversamente la titolarità del bene sulla base delle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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