Cassazione Civile, Ordinanza n. 11151/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore nel giugno 2021. La società datrice aveva contestato al dipendente un asserito "reiterato e personalissimo disegno" di danneggiamento dell'impresa e, in particolare, condotte che avrebbero potuto pregiudicare l'acquisizione di un ramo d'azienda condotto in affitto dalla società medesima. Secondo il lavoratore, invece, le segnalazioni rese al curatore fallimentare di una società cedente riguardavano circostanze reali, tra cui questioni relative a TFR e fondi integrativi, e non erano espressive di un intento calunnioso. I giudici di merito hanno ritenuto insussistente il fatto disciplinarmente contestato e hanno applicato la tutela reintegratoria. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 7 e 18 Statuto dei lavoratori, sostenendo una contraddizione tra affermazione del fatto materiale e insussistenza del fatto; (2) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (3) contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; (4) e (5) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita errata valutazione dei documenti; (6) violazione dell'art. 1, comma 42, L. 92/2012 e dell'art. 421 c.p.c. in tema di detrazione dell'aliunde perceptum, lamentando che non fosse stato svolto l'accertamento sull'eventuale lavoro svolto dal dipendente dopo il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione presente, intelligibile e logicamente sviluppata, e le censure della società miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Quanto al sesto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio per cui, in materia di licenziamento illegittimo, il datore che voglia ottenere la detrazione dell'aliunde perceptum deve allegare fatti specifici e fornire indicazioni puntuali, non essendo ammissibili richieste istruttorie generiche o meramente esplorative. La società è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 4; primo comma, nn. 3 e 5
Le doglianze di nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame sono state ricondotte ai limiti del controllo di legittimità, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
art. 7 L. n. 300 del 1970
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella gestione del licenziamento disciplinare.
art. 18 L. n. 300 del 1970
La tutela reintegratoria è stata confermata dai giudici di merito in ragione dell'insussistenza del fatto contestato.
art. 132 c.p.c.
La nullità per mancanza di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile; non basta il dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
art. 111 Cost.
Il vizio di motivazione rilevante ai fini costituzionali richiede l'obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo, non la mera non condivisone della motivazione.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni non possono essere censurate in cassazione per un diverso apprezzamento del fatto, salvo che la motivazione sia illogica o inesistente nei limiti consentiti.
art. 2697 c.c.
L'errore sulla prova rileva solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio; non quando la censura mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 1, comma 42, L. n. 92 del 2012
Invocato in tema di detrazione dell'aliunde perceptum nel regime delle conseguenze del licenziamento illegittimo.
art. 421 c.p.c.
Il potere istruttorio officioso non impone al giudice di svolgere accertamenti esplorativi in assenza di allegazioni specifiche della parte interessata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo o sia incomprensibile; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione errata o non persuasiva.
- La censura di omesso esame o di violazione dell'art. 2697 c.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la scelta, l'attendibilità e la concludenza delle prove restano riservate al giudice di merito.
- In materia di licenziamento disciplinare, l'accertamento dell'insussistenza del fatto contestato giustifica la tutela reintegratoria; la mera infondatezza giudiziale di una denuncia o segnalazione del lavoratore non basta, da sola, a dimostrare il carattere calunnioso o diffamatorio della condotta.
- Il datore che intenda ottenere la detrazione dell'aliunde perceptum deve allegare e provare circostanze specifiche sull'eventuale reddito percepito dal lavoratore dopo il licenziamento; non sono ammissibili istanze istruttorie generiche o meramente esplorative.
- Il potere istruttorio del giudice non lo obbliga a supplire a carenze assertive della parte: gli accertamenti officiosi possono essere disposti nei limiti delle allegazioni e dei fatti specificamente dedotti in causa.
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