Sentenza del 12/05/2023 n. 13095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento Ici relativi alle annualità 2007-2011 relativi all'area edificabile "Fornacelle" (circa 50.000 m2, 41.000 m3). Il Comune aveva attribuito un valore venale di €400,00/mc sulla base di atti di alienazione parziale e di una perizia, mentre la società aveva dichiarato nel 2003 un valore molto inferiore (circa €13/mc) e aveva versato l'imposta su basi diverse (delibere comunali indicavano €150/mc; la società aveva versato in realtà su €105/mc applicando unilateralmente una riduzione del 30% per presunta edilizia convenzionata). Contestate anche la motivazione degli accertamenti, la legittimità delle sanzioni, la responsabilità per sanzioni relative a Fornacelle Srl dopo incorporazione in T. Marmi Spa e l'applicabilità del cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni tra annualità.
La decisione
La ricorrente ha depositato memoria il 10 marzo 2023 con dichiarazione di rinuncia al ricorso in conseguenza di una transazione tra le parti del 27 novembre 2017. Il Comune ha accettato la rinuncia; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese. Non si è pronunciato sul merito delle questioni fiscali sostanziali (valutazione del valore venale, entità dell'imposta e sanzioni), e il ricorso incidentale del Comune in punto sanzioni è anch'esso venuto meno per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, lett. g)
I valori tabellari non vincolano automaticamente l'Amministrazione qualora il contribuente non li abbia osservati per ragioni non conformi alle condizioni normative (qui la società aveva applicato una riduzione unilaterale del 30%).
Regolamento Comunale ICI, art. 5
Richiamato in relazione all'utilizzo dei valori comunali per la determinazione della base imponibile; il Comune può fare riferimento al proprio regolamento per la determinazione dei valori, purché motivi la deviazione dai valori forniti dal contribuente.
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 17 e 18
Definiscono i presupposti dell'"edilizia convenzionata" (vincoli sul prezzo di cessione e sui canoni). La riduzione del 30% per edilizia convenzionata è applicabile solo se ricorrono i vincoli e le condizioni previste da tali articoli; in loro assenza la riduzione non è legittima.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15
Prevede la responsabilità del soggetto incorporante per le obbligazioni, comprese quelle sanzionatorie, della società incorporata: perciò T. Marmi (successore) può essere ritenuta obbligata per sanzioni originate da Fornacelle Srl.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
Regola il cumulo giuridico delle sanzioni: esiste la possibilità di cumulo giuridico obbligatorio tra sanzioni relative a diverse annualità, principio che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondato nella fattispecie.
Massime di principio
- La transazione e la conseguente rinuncia del ricorrente estinguono il processo: il giudice non si pronuncia sul merito e le spese possono essere compensate.
- Il Comune può rideterminare il valore venale di un immobile ai fini Ici se dispone di elementi probatori (perizie, atti di compravendita) che giustificano un valore diverso da quello dichiarato dal contribuente.
- Le riduzioni per "edilizia convenzionata" richiedono la sussistenza dei vincoli e delle condizioni normative previste (D.P.R. 380/2001, artt. 17-18); riduzioni applicate unilateralmente dal contribuente e non supportate dai requisiti non vincolano l'Amministrazione.
- In caso di incorporazione, il successore può essere ritenuto responsabile per le obbligazioni tributarie e sanzionatorie della società incorporata (art. 15 D.Lgs. 472/97); pertanto verificare sempre la storia societaria nelle contestazioni fiscali.
- Le sanzioni riferite a più annualità possono essere soggette a cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/97), con possibili effetti sul quantum delle sanzioni complessive: va valutata l'obbligatorietà del cumulo nel singolo caso.
- Per evitare la formazione di un giudicato parziale o per preservare posizioni processuali, le parti devono impugnare o rinunciare in modo chiaro; se l'ente impugna integralmente la sentenza, non si forma giudicato parziale su singoli profili.
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