Sentenza del 18/02/2019 n. 320 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - liquidazione - IVA di gruppo - controllo societario - cessione delle azioni in pegno - non rileva - regime speciale - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime speciale IVA di liquidazione di gruppo, sostenendo che la costituzione in pegno delle azioni della società controllante a favore di una banca creditrice avesse fatto venir meno il requisito del controllo societario richiesto per accedere al regime. La questione riguardava, in particolare, se la titolarità o l'esercizio formale del diritto di voto sulle azioni date in pegno fosse decisivo per ritenere sussistente il controllo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la costituzione in pegno delle azioni della controllante non impedisse l'applicazione della liquidazione IVA di gruppo, purché la società avesse continuato a esercitare in concreto l'effettivo controllo sulle partecipate. Ai fini del regime speciale, quindi, non è determinante la sola legittimazione formale all'esercizio del diritto di voto, ma l'effettiva permanenza del rapporto di controllo societario.
Norme richiamate
Regime IVA di liquidazione di gruppo
Il regime consente la compensazione dei debiti e dei crediti IVA tra società appartenenti a un gruppo, presupponendo l'esistenza di un effettivo rapporto di controllo tra la controllante e le controllate.
Disciplina civilistica del pegno su azioni
La costituzione in pegno delle azioni non comporta automaticamente la perdita del controllo societario da parte del titolare delle azioni. Occorre verificare in concreto chi abbia continuato a esercitare il potere di direzione e controllo, anche indipendentemente dalla formale legittimazione all'esercizio del voto.
Massime di principio
- La costituzione di un pegno sulle azioni della società controllante non esclude automaticamente l'accesso a un regime fiscale fondato sul controllo societario.
- Per valutare la permanenza del controllo rileva soprattutto la situazione sostanziale ed effettiva, non soltanto la titolarità formale dei diritti di voto.
- In casi analoghi è necessario dimostrare con elementi concreti che la società controllante abbia continuato a esercitare il controllo e l'attività direttiva sulle partecipate.
- La perdita o la limitazione formale del diritto di voto non è decisiva se non si accompagna alla concreta perdita del potere di controllo.
- L'applicazione di un regime speciale deve essere verificata alla luce dei suoi presupposti sostanziali, evitando interpretazioni meramente formalistiche.
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