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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 464/2024 in data 22 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva disposto l’accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 464/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, mediante la Carta elettronica del docente, € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale. Ha chiesto l’ordine di accredito della somma e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito; è emerso tuttavia che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva versato quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, al momento della proposizione del ricorso, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza: la ricorrente aveva documentato il giudicato e l’inadempimento, non contestato dal Ministero, ed era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione il 2 luglio 2025. Poiché, prima della decisione, il Ministero aveva eseguito il pagamento, la pretesa della ricorrente si è estinta e il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, e sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali notificati.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’inadempimento sia documentato e non sia stato contestato dall’amministrazione.
  • Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione esecutiva non può essere accolta prima del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, anche quando al momento della proposizione del ricorso sussistevano i presupposti dell’ottemperanza.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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