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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: dell’autorizzazione così come autocertificata rilasciata ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs n. 259/2023 (di seguito anche “CCE”) per silenzio-assenso da parte del Comune di -OMISSIS- in favore della -OMISSIS-. il 25 novembre 2024 per l’installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazione per telefonia cellulare in -OMISSIS-, alla via -OMISSIS- s.n.c.; B) quanto ai primi motivi aggiunti: per l’accertamento della sopravvenuta decadenza di diritto, ai sensi dell'art. 44, comma 11 del d.lgs n. 259/2003, del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso a seguito dell'istanza del 2 agosto 2024, per mancata ultimazione dei lavori nel termine perentorio di dodici mesi dal suo perfezionamento; nonché per la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- ad adottare ogni provvedimento dovuto e necessario, ivi compreso l'ordine di demolizione e ripristino, nonché a vigilare sulla sua esecuzione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione; quindi per la condanna della società controinteressata alla rimozione di ogni opera realizzata, ivi incluso il basamento in cemento armato, e al completo ripristino dello stato dei luoghi; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025, recante il rigetto dell’atto di diffida e messa in mora volto all'accertamento della decadenza del titolo autorizzativo della -OMISSIS-; nonché per l’accertamento della sopravvenuta decadenza di diritto del suddetto titolo autorizzativo e per la condanna della -OMISSIS-. alla rimozione dell’opera ed integrale ripristino dello stato dei luoghi e del Comune di -OMISSIS- ad adottare ogni provvedimento dovuto e necessario, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. D) quanto ai terzi motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- comunicato il 16 febbraio 2026, avente ad oggetto “esecuzione ordinanza del TAR di Latina n. 15/2026, proc. n. 208/2025 RG in ordine al provvedimento n. -OMISSIS- del 02/12/2025”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento della sopravvenuta decadenza di diritto del suddetto titolo autorizzativo e per la condanna della -OMISSIS-. alla rimozione dell’opera ed integrale ripristino dello stato dei luoghi e del Comune di -OMISSIS- ad adottare ogni provvedimento dovuto e necessario, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Giustizia amministrativa202500208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione formatasi per silenzio-assenso per l’installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione, nonché successivi provvedimenti comunali relativi alla decadenza del titolo e alla sua esecuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e operatore telefonico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, relativa all’installazione di un impianto di telefonia cellulare. Con motivi aggiunti hanno chiesto l’accertamento della sopravvenuta decadenza del titolo per mancata ultimazione dei lavori entro il termine di dodici mesi, nonché l’adozione da parte del Comune dei provvedimenti conseguenti, inclusi demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, e la rimozione dell’opera da parte della società. Sono stati inoltre impugnati il diniego comunale opposto alla diffida volta ad accertare la decadenza e il successivo provvedimento comunale comunicato il 16 febbraio 2026, adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare. In sede cautelare i ricorrenti hanno dedotto la lesione degli interessi relativi alla funzionalità e salubrità dell’area, al valore economico degli immobili e al paesaggio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte, caratterizzate da complessità anche tecnica, richiedano l’approfondimento proprio della fase di cognizione piena e non possano essere definite adeguatamente nella sede cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l’impianto non era in funzione e che il parere ARPA risultava ancora valido ed efficace, non essendo stato contestato né ritirato o annullato in autotutela. Ha inoltre escluso l’irreparabilità dei pregiudizi riferiti al valore degli immobili e al paesaggio, poiché l’impianto è rimuovibile e lo stato dei luoghi può essere ripristinato all’esito di un’eventuale sentenza favorevole. Non sussistendo quindi i presupposti dell’art. 55 c.p.a., la misura cautelare è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’autorizzazione autocertificata formatasi per silenzio-assenso per l’installazione dell’impianto di radiotelecomunicazione.

  • art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003

    termine perentorio di dodici mesi

    La disposizione è invocata dai ricorrenti quale fondamento della decadenza automatica del titolo per mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto.

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare presuppone la sussistenza dei requisiti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso sia un fumus valutabile adeguatamente nella fase cautelare sia un periculum caratterizzato da danno irreparabile.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare presentano complessità tecnica e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito senza ritenere integrato, in sede cautelare, il fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora non sussiste quando l’impianto contestato non è ancora operativo e il pregiudizio allegato non è attuale o irreversibile.
  • La possibile incidenza di un’opera sul valore economico degli immobili o sul paesaggio non integra, di per sé, un danno irreparabile se l’opera è rimovibile e lo stato dei luoghi può essere ripristinato in caso di accoglimento del ricorso.
  • La permanenza di un parere tecnico favorevole, valido ed efficace, non contestato e non ritirato né annullato in autotutela, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della fondatezza delle censure concernenti l’impianto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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