Ordinanza n. 383/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale n. 28 del 16 giugno 2025, comunicata a mezzo pec in pari data, di reiezione del ricorso n. 752228069 del 03/10/2022, proposto dalla -OMISSIS- S.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato della sommaria delibazione, il requisito del periculum in mora, necessario per concedere la tutela cautelare. In particolare, la ricorrente non aveva specificamente allegato e documentato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale di reiezione del ricorso amministrativo proposto dalla società
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale n. 28 del 16 giugno 2025, con la quale era stato respinto un precedente ricorso amministrativo. Nella presente fase cautelare, il giudice ha rilevato che la ricorrente non aveva dettagliato né allegato il pregiudizio grave e irreparabile che sarebbe derivato dalla protratta esecuzione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
quale presupposto richiesto dalla legge ai fini della concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra i quali il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto non dimostrato.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Il requisito del periculum in mora non può essere riconosciuto in via meramente astratta o presuntiva: il ricorrente deve dettagliare il pregiudizio concreto e irreparabile che renderebbe necessaria la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
Come è indicizzato
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