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Sentenza

Sentenza n. 749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00374/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Bologna di rilascio del documento di viaggio previsto dall'art. 24 d.lgs. 251/2007

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero, originario del Mali e titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, ha impugnato il diniego del documento di viaggio. In primo grado sosteneva che le ragioni poste alla base della protezione speciale — gravi discriminazioni e attentati alla vita subiti in ragione dell'orientamento sessuale, nonché la situazione di instabilità del Paese — gli impedissero di rivolgersi alle autorità diplomatiche maliane per ottenere il passaporto. Deduceva inoltre l'erronea interpretazione dell'art. 24 d.lgs. 251/2007, il contrasto con il principio di non-refoulement e l'assenza di un'istruttoria effettiva sulla concreta possibilità di ottenere il passaporto, nonché il difetto di motivazione del diniego, adottato senza considerare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo necessario un accertamento concreto delle fondate ragioni ostative al contatto con le autorità del Paese d'origine e non sufficiente il solo riconoscimento della protezione speciale. In appello sono state riproposte tali censure, contestando anche la mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare e il successivo rifiuto dell'Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il diniego. Ha richiamato l'evoluzione della propria giurisprudenza: l'impossibilità di chiedere il passaporto deve essere intesa in senso sostanziale, comprendendo anche i casi in cui sia verosimile il mancato rilascio o l'incontro di gravi difficoltà burocratiche; l'onere probatorio del richiedente, quale soggetto debole rispetto al Paese d'origine, è attenuato e l'inopportunità del contatto con le autorità diplomatiche può risultare dalle stesse ragioni poste a fondamento della protezione. Nel caso concreto, la dichiarazione resa nella memoria ex art. 10-bis l. 241/1990 — relativa alla fuga dal Mali per gravi discriminazioni e attentati alla vita dovuti all'orientamento sessuale — integrava, secondo il Collegio, le fondate ragioni previste dalla normativa. Tale elemento non era stato considerato né menzionato nel provvedimento impugnato; inoltre, le deduzioni dell'appellante erano rimaste non contestate dall'Amministrazione. Il diniego è stato quindi annullato per omessa considerazione di elementi decisivi e per insufficiente istruttoria e motivazione. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori. È stata invece negata l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, poiché l'interessato aveva dichiarato di aver superato il limite reddituale.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 251/2007

    fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza

    La nozione di impossibilità di chiedere il passaporto va intesa in senso sostanziale e può comprendere sia l'effettiva impossibilità sia la verosimile mancata concessione o l'incontro di gravi difficoltà burocratiche. L'onere del richiedente è attenuato e le ragioni ostative possono coincidere con quelle poste a fondamento della protezione.

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998

    In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione

    Richiamato dall'appellante quale fondamento del principio di non-refoulement e dell'inespellibilità connessa alla protezione speciale; il giudice non sviluppa una distinta interpretazione decisiva di tali commi.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Richiamato in relazione alla trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dal privato nel procedimento dovevano essere considerate dall'Amministrazione; la mancata valutazione della dichiarazione relativa alle persecuzioni subite ha concorso all'illegittimità del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche menzionate.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del documento di viaggio allo straniero titolare di protezione sussidiaria o speciale, l'impossibilità di rivolgersi alle autorità diplomatiche del Paese d'origine deve essere valutata in senso sostanziale, includendo non solo il rischio personale derivante dal contatto o dal rientro, ma anche la verosimile mancata concessione del passaporto o gravi difficoltà burocratiche nel conseguirlo.
  • L'onere di allegazione e prova delle ragioni che impediscono di ottenere il passaporto dal Paese d'origine è attenuato in considerazione della posizione di vulnerabilità dello straniero; tali ragioni possono essere desunte, anche in re ipsa, dagli elementi concreti che hanno fondato il riconoscimento della protezione.
  • L'Amministrazione che decide sul rilascio del documento di viaggio deve esaminare concretamente le allegazioni e le osservazioni del richiedente relative ai rischi derivanti dal contatto con le autorità del Paese d'origine; l'omessa considerazione di tali elementi determina un deficit istruttorio e motivazionale del diniego.
  • Il riconoscimento della protezione speciale non comporta automaticamente il rilascio del documento di viaggio, ma impone all'Amministrazione una valutazione concreta e non meramente astratta delle ragioni che rendono inefficace o non esigibile il ricorso alle autorità diplomatiche dello Stato d'origine.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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