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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17031/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore indennizzo)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente giudizio civile promosso contro la regione siciliana e un'IPAB. La Corte d'appello, in sede monocratica, aveva liquidato all'istante euro 1.466,00 e aveva condannato il Ministero della giustizia alle spese; in sede di opposizione aveva poi rideterminato solo le spese, confermando il resto. L'ente ecclesiastico ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) contestazione della data di inizio del giudizio presupposto, ritenendo che dovesse farsi riferimento alla spedizione dell'atto e non al perfezionamento della notifica per il destinatario; (2) e (3) censura al criterio di calcolo della durata irragionevole, perché la Corte d'appello aveva sottratto una frazione superiore a sei mesi nonostante l'eccedenza fosse di soli tre giorni; (4) contestazione del termine finale di durata considerato, sostenendo che il giudizio presupposto, essendo ancora pendente quando fu proposta la domanda di equo indennizzo, dovesse essere valutato fino alla decisione del ricorso o fino alla definizione del giudizio presupposto; (5) censura sulla quantificazione dell'indennizzo, deducendo l'applicazione di parametri inferiori ai minimi CEDU e di legittimità; (6) e (7) censure sulle spese processuali, lamentando liquidazione simbolica, compensazione indebita e mancato correttivo relativo all'imposta di registro e ai parametri del d.m. n. 55 del 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, ha assorbito il sesto e il settimo motivo; conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui la data di inizio del giudizio presupposto coincide con il perfezionamento della notifica per il destinatario; ha invece affermato che non è consentito arrotondare per difetto, ai fini dell'indennizzo ex l. n. 89 del 2001, una frazione di durata superiore a sei mesi quando l'eccedenza sia di soli tre giorni; ha inoltre precisato che, se il giudizio presupposto si definisce nel corso del giudizio di equa riparazione, la durata irragionevole deve essere valutata sino al momento della decisione, poiché la pendenza del processo presupposto costituisce una condizione dell'azione. Il motivo sui parametri di liquidazione dell'indennizzo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una questione nuova non risultante dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 89 del 2001

    La decorrenza del giudizio presupposto, ai fini della domanda di equa riparazione, va riferita alla notificazione della citazione e, in concreto, al suo perfezionamento nei confronti del destinatario.

  • art. 2 bis l. n. 89 del 2001

    L'indennizzo va liquidato, di regola, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi; non è consentito ridurre per difetto una frazione che superi i sei mesi anche di pochi giorni.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    È richiamato ai fini della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    È richiamato ai fini della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono evocati nei motivi sulle spese, ma tali censure restano assorbite dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato nei motivi sulle spese professionali, rimasti assorbiti.

  • d.m. n. 55 del 2014

    È richiamato nei motivi sulle spese professionali e nella censura sulla liquidazione dei compensi, rimasti assorbiti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata, il dies a quo del processo presupposto coincide con il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo per il destinatario, non con la sola spedizione da parte del notificante.
  • Ai fini dell'art. 2 bis l. n. 89 del 2001, la frazione di anno superiore a sei mesi deve essere computata secondo il dato effettivo: non è legittimo arrotondare per difetto quando l'eccedenza rispetto ai sei mesi sia minima.
  • Se il giudizio presupposto si conclude mentre è pendente il giudizio di equa riparazione, la durata irragionevole deve essere valutata fino al momento della decisione sull'indennizzo, poiché la pendenza del processo presupposto integra una condizione dell'azione.
  • In sede di cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non risultanti trattate nei gradi di merito; la censura sulla quantificazione dell'indennizzo è inammissibile se la relativa questione non è stata proposta al giudice dell'opposizione.
  • Le censure sulle spese diventano assorbite quando la cassazione interviene sui capi principali della decisione e impone al giudice di rinvio una nuova regolazione dell'intero regolamento delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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