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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34616 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva rivalutato beni d'impresa ai sensi della L. n. 342/2000, come modificata dalla L. n. 350/2003, pagando l'imposta sostitutiva in tre rate annuali senza applicare interessi sulle rate successive alla prima. L'amministrazione aveva invece iscritto a ruolo gli interessi del 6% annuo sulla seconda e sulla terza rata, oltre alle sanzioni per il loro mancato pagamento. La controversia riguardava quindi se tali interessi fossero dovuti, considerando che la L. n. 350/2003 prevedeva espressamente il pagamento in tre rate annuali, ma non richiamava la disposizione della L. n. 342/2000 relativa agli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della società, ritenendo che sulle rate del 2005 e del 2006, pagate entro i termini legislativamente stabiliti, non potessero maturare interessi. Se l'obbligazione tributaria è adempiuta entro il termine fissato dalla legge, essa non è ancora scaduta e non possono sorgere accessori. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. L'Agenzia delle entrate è stata condannata a pagare 10.200 euro, oltre accessori e spese forfettarie, per il giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 10, comma 1

    Disciplina la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa e l'imposta sostitutiva applicabile.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 12, comma 2

    Prevede gli interessi del 6% annuo sulle rate successive alla prima, ma la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile al regime introdotto dalla L. n. 350/2003 in assenza di un espresso richiamo.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 25

    versamento "in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006"

    La previsione di termini autonomi e puntuali per il pagamento delle tre rate esclude la maturazione di interessi sulle rate versate tempestivamente, poiché l'obbligazione non è scaduta prima di tali termini.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 91, comma 1

    Fonda la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Richiamato in tema di tutela dell'affidamento e di obiettiva incertezza interpretativa; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    Richiamato in tema di esclusione o limitazione della responsabilità sanzionatoria in presenza di condizioni di incertezza; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria stabilisce espressamente più scadenze per il pagamento di un tributo, il versamento effettuato entro ciascuna scadenza non è tardivo e, in linea generale, non produce interessi prima della relativa scadenza.
  • Una disciplina speciale e successiva che regola autonomamente modalità, importi e termini di pagamento prevale sulle disposizioni precedenti incompatibili o non espressamente richiamate.
  • Gli interessi tributari presuppongono normalmente la scadenza dell'obbligazione: se il legislatore consente il pagamento rateale entro termini distinti, gli interessi non possono essere applicati alle rate tempestivamente versate salvo un'espressa previsione normativa.
  • Le sanzioni per omesso versamento non possono essere irrogate quando manca l'obbligo principale di pagare interessi o somme entro un termine anteriore a quello previsto dalla legge.
  • In casi analoghi occorre verificare il testo della disciplina speciale applicabile, gli eventuali rinvii alle norme generali e la tempestività dei pagamenti rispetto alle singole scadenze.

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