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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 21059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella TARSU relativa agli anni 2001-2005, contestando, in particolare, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento per il 2005 e la decadenza del Comune dal potere impositivo ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993. Aveva inoltre chiesto la riduzione dell'imposta per l'uso stagionale di alcuni immobili e la riduzione delle sanzioni. Il Comune aveva successivamente disposto uno sgravio parziale, riconoscendo alcune riduzioni, e la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere. La contribuente ha contestato tale decisione, sostenendo che lo sgravio parziale non eliminava l'interesse a discutere i vizi propri della cartella e che il giudice non poteva dichiarare autonomamente cessata la materia del contendere senza una richiesta concorde delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse esaminato le specifiche censure relative alla cartella, fondate sull'omessa notifica dell'accertamento per il 2005 e sulla decadenza del potere impositivo. Lo sgravio parziale, infatti, riguardava il quantum della pretesa e non eliminava necessariamente l'interesse della contribuente a contestare la legittimità della cartella per vizi propri. La Cassazione ha inoltre precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone normalmente una concorde presa d'atto delle parti, anche se il giudice può rilevare d'ufficio una sopravvenuta carenza di interesse quando essa sia effettiva. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 72, comma 1

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per sostenere la decadenza del Comune dal potere di accertare e riscuotere la TARSU.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46

    Disciplina l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere. La Corte ha chiarito che tale esito richiede un effettivo venir meno dell'interesse alla decisione e, di regola, una concorde presa d'atto delle parti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello anche senza dimostrare l'impossibilità di produrli nel primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    L'interesse ad agire è requisito necessario per qualsiasi domanda e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tuttavia, nel caso concreto, lo sgravio parziale non aveva fatto venir meno l'interesse a contestare i vizi propri della cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. La CTR è stata censurata perché non aveva esaminato le contestazioni relative all'omessa notifica e alla decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiede che la decisione sia fondata sulle prove ritualmente dedotte dalle parti, salvo i poteri officiosi previsti dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Regola la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza. La questione è stata ritenuta assorbita dopo la cassazione con rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, l'omessa pronuncia quale error in procedendo e il vizio di motivazione nei limiti applicabili.

Massime di principio

  • Lo sgravio o l'annullamento parziale di una pretesa tributaria non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare se restano contestazioni autonome, come la decadenza, l'omessa notifica o altri vizi propri dell'atto impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere richiede normalmente che le parti riconoscano concordemente il venir meno della lite; il giudice può rilevarla d'ufficio solo quando sia concretamente venuto meno l'interesse alla decisione.
  • Quando il contribuente impugna una cartella per vizi formali o procedurali, un provvedimento amministrativo che riduce soltanto l'importo dovuto non elimina necessariamente l'interesse a ottenere una pronuncia sull'illegittimità dell'atto.
  • Il giudice deve esaminare tutte le domande e censure effettivamente proposte e non può sostituirle con una declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiesta, salvo che accerti in modo motivato la sopravvenuta inutilità della decisione.
  • La produzione tardiva di un documento nel primo grado può renderne inutilizzabile l'esame in quella fase, ma la produzione può essere ammessa in appello nei limiti previsti dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • In presenza di uno sgravio parziale, è opportuno distinguere sempre tra la parte della controversia relativa all'importo del tributo e quella relativa alla validità dell'accertamento o della cartella: solo la prima può essere effettivamente superata dallo sgravio.

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