Sentenza n. 333/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio comunale di Potenza del 30 giugno 2025, nella parte in cui ha quantificato gli interessi dovuti in misura inferiore a quella stabilita dalla sentenza civile del Tribunale di Potenza n. 922/2023; mancata integrale esecuzione del relativo giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Potenza n. 922/2023, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 27.734,51, oltre agli interessi previsti dal d.lgs. 192/2012 e alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Durante un precedente giudizio di ottemperanza, il Comune aveva liquidato complessivamente euro 33.822,99, di cui euro 27.734,51 per capitale, euro 2.500,48 per interessi legali ed euro 3.588,00 per spese legali. La ricorrente ha sostenuto che il pagamento non fosse satisfattivo, perché il giudicato imponeva gli interessi di cui al d.lgs. 192/2012, indicati dalla parte in euro 18.123,58, e non i meri interessi legali versati. Ha quindi chiesto la nullità della delibera comunale nella parte relativa alla quantificazione degli interessi, l’esatta esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune ha resistito, invocando un accordo tra le parti sulla quantificazione degli interessi, senza provarne l’esistenza. Il TAR ha rilevato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha accertato che la sentenza civile imponeva il pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. 192/2012, mentre la delibera comunale aveva disposto il pagamento dei soli interessi legali: il credito è dunque rimasto insoddisfatto per la differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base al giudicato. L’asserito accordo sulla quantificazione non è stato provato. Il TAR ha dichiarato nulla la delibera del 30 giugno 2025 nella parte in cui ha erroneamente quantificato gli interessi e ha ordinato al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato; il compenso eventuale di euro 300,00 è posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il primo giudizio di ottemperanza non è stata oggetto di riforma in questa sede; il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello contro di essa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice;
Il TAR rileva che l’azione di ottemperanza è stata proposta nel rispetto del termine previsto dall’art. 114 c.p.a.
art. 14, co. 1, d.l. 669/1996
è, inoltre, infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
L’azione di ottemperanza è procedibile anche perché è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.
art. 194 d.lgs. 267/2000
pendente detto giudizio, il Comune, previo accertamento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000, giusta delibera del Consiglio comunale del 30/6/2025, ha provveduto, con determinazione dirigenziale in data 30/10/2025, a liquidare, in favore della parte ricorrente. in esecuzione dell’ottemperando giudicato civile, l’importo complessivo di euro 33.822,99, di cui euro 27.734,51 a titolo di sorte capitale, euro 2.500,48 per interessi legali ed euro 3.588,00 per spese legali;
La norma è richiamata quale presupposto dell’accertamento comunale del debito fuori bilancio e della successiva liquidazione parziale delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
d.lgs. 192/2012
è provato in atti, oltreché sostanzialmente incontroverso, che il giudicato riveniente dell’azionata sentenza del Tribunale civile di Potenza rechi, inter alia, la condanna del Comune al pagamento di interessi legali ai sensi del D.lgs. n. 192/2012, mentre l’impugnata delibera del Consiglio Comunale di Potenza ha disposto, in violazione del dictum, il pagamento dei meri interessi legali.
Il Comune deve applicare il parametro degli interessi stabilito dal giudicato, riferito al d.lgs. 192/2012; il pagamento dei soli interessi legali non dà integrale esecuzione alla condanna.
art. 87, co. 2, lett. d), e 3, c.p.a.
risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice;
Il TAR considera rispettato il termine processuale applicabile alla trattazione del giudizio.
art. 2 dell’allegato n. 1 al d.m. 30 maggio 2002
determina in euro 300,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
La disposizione è assunta a parametro per la liquidazione in euro 300,00 del compenso del commissario ad acta, qualora sia necessario svolgere la funzione sostitutoria.
d.m. 55/2014
Condanna il Comune di Potenza al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55.
I parametri del d.m. 55/2014 sono utilizzati per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato deve rispettare il criterio di quantificazione degli interessi espressamente stabilito dal titolo; il pagamento di interessi calcolati secondo un parametro diverso lascia insoddisfatto il credito per la differenza dovuta.
- È nulla, per la parte incompatibile con il giudicato, la deliberazione amministrativa che quantifica gli accessori del credito in modo difforme da quanto statuito dal titolo giudiziale da eseguire.
- Quando il debitore pubblico deduce che la diversa quantificazione degli interessi deriva da un accordo con il creditore, l’esistenza dell’accordo deve essere provata; in mancanza di prova, la deduzione non supera il contenuto precettivo del giudicato.
- Accertata la persistente inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per gli atti sostitutivi in caso di ulteriore inadempimento, ponendone il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
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