Sentenza n. 3197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima,-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di diniego dell’equo indennizzo per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e non ascritta ad alcuna categoria, senza valutazione di un’ulteriore patologia accertata d’ufficio dalla CMO e ascritta alla categoria 8 della tabella A
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di equo indennizzo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare d’ufficio anche la spondilosi della colonna cervicale e lombo-sacrale, accertata dalla CMO di Messina nel corso dell’istruttoria, riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla categoria 8 della tabella A. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle risultanze probatorie, l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e l’omessa pronuncia sulla domanda di equo indennizzo relativa alla patologia riconosciuta d’ufficio dalla CMO. Ha inoltre sostenuto che tale censura era già contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado e non era stata proposta soltanto con la memoria non notificata. La memoria di replica depositata in appello oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile è stata dichiarata tardiva e non è stata considerata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha riformato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il ricorrente aveva contestato sin dal ricorso introduttivo la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla spondilosi, sicché la censura non era nuova né inammissibile. Nel merito, ha affermato che l’amministrazione era tenuta a pronunciarsi anche sulla patologia accertata dalla CMO nel corso dell’istruttoria svolta sulla domanda di equo indennizzo. La spondilosi era stata infatti rilevata nel procedimento, riconosciuta dipendente da causa di servizio e risultava collegata, per la sede anatomica interessata, alla patologia indicata nella domanda. Inoltre, il d.P.R. n. 461 del 2001 impone l’attivazione d’ufficio dell’amministrazione quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio. Il decreto di diniego è stato quindi annullato. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà pronunciarsi sulla domanda di equo indennizzo tenendo conto anche della spondilosi riconosciuta dalla CMO come dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla categoria 8 della tabella A. Il Ministero è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 4.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile
La domanda amministrativa individua l’infermità o lesione e i fatti di servizio dedotti, ma l’istruttoria deve considerare gli accertamenti sanitari compiuti dalla CMO nel procedimento.
art. 3 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
l’amministrazione si attivi d’ufficio per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un suo dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio
L’amministrazione deve attivarsi d’ufficio per il riconoscimento della causa di servizio quando, nel corso dell’attività amministrativa, emergano lesioni o infermità riconducibili, anche presuntivamente, al servizio.
art. 5, comma 3, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
questa, insieme alla documentazione prodotta dall’interessato, è trasmessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio
La domanda e la documentazione devono essere trasmesse alla CMO, la cui attività accertativa costituisce parte dell’istruttoria amministrativa.
art. 6 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
provvede all’accertamento sanitario e redige il relativo verbale
Gli accertamenti della CMO e il relativo verbale devono essere considerati dall’amministrazione nella decisione finale.
art. 7 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
il relativo verbale [...] viene poi inviato all’ufficio competente a emettere il provvedimento finale
L’ufficio competente deve adottare il provvedimento finale sulla base degli accertamenti sanitari risultanti dal verbale della CMO.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
La sentenza indica le modalità alle quali l’amministrazione dovrà conformarsi nella riedizione del potere, imponendole di riesaminare la domanda considerando anche la patologia accertata dalla CMO.
Massime di principio
- Quando, nel corso dell’istruttoria avviata su una domanda di riconoscimento della causa di servizio o di concessione dell’equo indennizzo, la commissione medica accerta un’ulteriore infermità, la riconosce dipendente da causa di servizio e la ascrive a una categoria tabellare, l’amministrazione competente deve pronunciarsi anche su tale infermità, soprattutto quando essa sia collegata alla patologia indicata nella domanda.
- L’obbligo di pronuncia dell’amministrazione non è limitato alla patologia nominativamente indicata nella domanda quando l’istruttoria amministrativa e gli accertamenti della commissione medica abbiano fatto emergere un’ulteriore infermità rilevante ai fini del beneficio richiesto.
- L’attivazione d’ufficio prevista dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 opera quando dagli atti del procedimento risulti che il dipendente abbia riportato lesioni o infermità per certa o presunta ragione di servizio; l’amministrazione non può omettere la valutazione della patologia emersa in tale contesto.
- È viziato per omessa pronuncia e carenza di motivazione il provvedimento che definisce una domanda di equo indennizzo senza considerare un’infermità accertata dalla commissione medica nel corso della medesima istruttoria, riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascrivibile a una categoria tabellare.
- La censura relativa all’omessa valutazione di una patologia accertata nel procedimento non è nuova in appello quando sia già stata dedotta, nel ricorso introduttivo di primo grado, la mancata pronuncia dell’amministrazione su quella stessa patologia.
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