Sentenza n. 8051/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione della Dott.ssa Emanuela Ciminelli comunicato con PEC del 17.12.2025; - della risposta istanza autotutela del 20.01.2026; - della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30 dicembre 2025, con la quale l’I.N.P.S. approvava le graduatorie finali di merito provvedendo poi a pubblicarle sul sito dell’Istituto in data 31.12.2025 (all. 3); - della graduatoria finale di merito pubblicata in data 31.12.2025; - del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per “l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS” del 04.10.2024; - di ogni atto, preparatorio, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per carenza del diploma di specializzazione richiesto dal bando, unitamente agli atti di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale e al diniego di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la preselezione, la prova scritta con 23,5 punti e la prova orale con 26 punti, è stata esclusa dalla procedura per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS, ritenendo carente il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del bando, relativo al possesso di una specializzazione in una delle discipline indicate o in discipline equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998. La candidata aveva dichiarato il possesso della specializzazione in medicina dello sport. Ha dedotto, in sintesi, l'equipollenza del titolo posseduto; il carattere unidirezionale dell'equipollenza e la violazione dei principi in materia di concorsi pubblici, nonché l'abuso del diritto; l'identità sostanziale della specializzazione con le discipline previste dal bando, con violazione di legge ed eccesso di potere; infine, la violazione dei principi di tempestività, buona fede, ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e contraddittorio, nonché sviamento del potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendolo manifestamente fondato. Il Collegio ha rilevato che le tabelle delle discipline equipollenti allegate al d.m. 30 gennaio 1998 stabiliscono espressamente che la specializzazione in medicina dello sport è equipollente, tra le altre, alla medicina interna e alla cardiologia, entrambe comprese tra le discipline richieste dal bando. Ne consegue che il titolo posseduto dalla ricorrente era idoneo ai fini della partecipazione alla procedura e che l'esclusione per carenza del requisito era illegittima. Sono stati annullati gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente, con ammissione della stessa in graduatoria secondo il punteggio conseguito nelle prove e con la medesima decorrenza giuridica degli altri vincitori eventualmente già assunti. L'INPS è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lettera h), bando di concorso del 4 ottobre 2024
diploma di specializzazione universitario (...) in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.
Il requisito di specializzazione richiesto dal bando comprende anche i titoli espressamente riconosciuti come equipollenti dal d.m. 30 gennaio 1998.
art. 2, comma 3, bando di concorso del 4 ottobre 2024
La disposizione, richiamata nel provvedimento di esclusione, non consente l'esclusione quando il candidato possiede una specializzazione equipollente a una disciplina prevista dal bando.
d.m. 30 gennaio 1998
medicina dello sport è equipollente alle seguenti discipline: medicina interna, ortopedia e traumatologia, cardiologia, malattie dell'apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, malattie dell'apparato cardiovascolare
Le tabelle regolamentari riconoscono espressamente l'equipollenza della specializzazione in medicina dello sport anche rispetto a medicina interna e cardiologia; il possesso di tale titolo soddisfa quindi il requisito di ammissione al concorso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa informazione alle parti.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza derivante dall'inequivoca previsione delle tabelle di equipollenza ha consentito la definizione semplificata del giudizio.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso ammette, oltre alle specializzazioni espressamente elencate, anche le discipline equipollenti individuate dalla normativa regolamentare, l'amministrazione deve riconoscere ogni equipollenza espressamente prevista dalle relative tabelle.
- La specializzazione in medicina dello sport soddisfa un requisito concorsuale riferito alla medicina interna o alla cardiologia quando il d.m. 30 gennaio 1998 la dichiara espressamente equipollente a tali discipline.
- È illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale per carenza del titolo di specializzazione quando il candidato possiede una specializzazione espressamente riconosciuta come equipollente a una delle discipline richieste dal bando.
- L'annullamento dell'esclusione illegittima comporta l'ammissione del candidato nella graduatoria secondo il punteggio conseguito nelle prove; il giudice può riconoscere, nei limiti dell'interesse fatto valere, la medesima decorrenza giuridica degli altri vincitori eventualmente già assunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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