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Sentenza

Sentenza n. 3783/2026 - Roma, Sezione 4

per l’ottemperanza, della sentenza emessa dal Tar Lazio di Roma IV Sezione n. 9964/del 12.06.2023 nel giudizio promosso da Antonaroli Mauro, Amato Antonio, Luari Antonio, Manni Sandro, Martinuzzi Daniele Marco, Turriziani Colonna Gianluca, Cocilovo Renato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Croce Rossa Italiana, impugnata presso il Consiglio di Stato (n. ric.7835/2023 depositato il 29.09.2023 - giudizio tutt’ora pendente in attesa di fissazione dell’udienza di discussione), con richiesta di nomina di commissario ad acta anche al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di ottemperanza, nonché l’applicazione di un termine per l’adempimento, ex art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202413629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9964 del 12 giugno 2023, che aveva imposto il riesame delle singole posizioni lavorative dei ricorrenti ai fini dell’assegnazione e dell’inquadramento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., lamentando che le amministrazioni non avessero dato esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 9964 del 12 giugno 2023. La sentenza di cognizione aveva imposto il riesame individuale delle posizioni dei dipendenti provenienti dalla Croce Rossa Italiana, considerando i titoli di studio, l’esperienza professionale, le attitudini operative, i compiti, le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso, nel rispetto della disciplina attuativa del d.lgs. 178/2012, delle tabelle di equiparazione e del DPCM 25 marzo 2016. Sebbene la sentenza fosse stata appellata dalle amministrazioni, essa risultava esecutiva in assenza di sospensione. A fronte delle sollecitazioni dei ricorrenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva comunicato che una commissione aveva verificato la correttezza degli inquadramenti nei ruoli del personale ATA, ritenendoli conformi ai livelli di provenienza, alle mansioni, alle responsabilità e ai titoli posseduti, nonché idonei a conservare il trattamento tabellare. I ricorrenti hanno contestato che tale attività non costituisse il concreto e individuale riesame imposto dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che la valutazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e il relativo contegno amministrativo fossero palesemente contrari alla sentenza da eseguire. Il Ministero non aveva infatti effettuato un effettivo riesame delle singole posizioni, alla luce dei criteri indicati nella sentenza, limitandosi a una verifica generale degli inquadramenti già disposti. Il giudice ha precisato che dalla disciplina applicabile non deriva automaticamente il diritto dei dipendenti provenienti dalla Croce Rossa Italiana al transito nell’area A2 F4 o, comunque, al di fuori del comparto scuola, né l’obbligo di collocamento necessariamente nell’area B2. Deriva invece il diritto a una verifica individuale del rispetto delle tabelle di equiparazione e dei criteri fissati dal DPCM 25 marzo 2016, compreso il criterio di prossimità tra il trattamento tabellare goduto e quello previsto per il personale non dirigenziale del comparto degli enti pubblici non economici. Le amministrazioni sono state quindi obbligate a riesaminare le posizioni dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere all’esecuzione entro un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    richiesta di nomina di commissario ad acta anche al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di ottemperanza, nonché l’applicazione di un termine per l’adempimento

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    la predetta sentenza, pur essendo stata impugnata ... rimane esecutiva, non essendo stata oggetto di sospensiva

    La sentenza amministrativa di primo grado resta esecutiva durante l’appello, salvo sospensione disposta dal giudice d’appello.

  • d.lgs. 178/2012

    Costituisce, insieme alla relativa disciplina attuativa, il quadro normativo di riferimento per l’assegnazione e l’inquadramento del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana.

  • art. 1, comma 425, l. 190/2014

    È richiamato quale riferimento normativo per l’assegnazione dei dipendenti alle amministrazioni interessate.

  • DPCM 25 marzo 2016

    Impone il rispetto delle tabelle di equiparazione e dei criteri per l’inquadramento del personale, incluso il criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non adempie a una sentenza che impone il riesame individuale limitandosi a confermare in termini generali gli esiti già adottati: è necessario un nuovo esame concreto delle singole posizioni secondo tutti i criteri vincolanti individuati dal giudicato.
  • Quando il giudicato impone il riesame di posizioni individuali, l’amministrazione deve valutare specificamente, per ciascun interessato, i titoli di studio, l’esperienza professionale, le attitudini operative, i compiti, le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso pertinenti.
  • L’esecuzione di una sentenza che impone il rispetto di tabelle di equiparazione e di criteri di prossimità retributiva non comporta automaticamente il diritto dell’interessato a uno specifico inquadramento, ma impone all’amministrazione di verificare individualmente la corretta applicazione di tali criteri.
  • La sentenza amministrativa di primo grado resta esecutiva durante il giudizio d’appello, se non è stata sospesa; la pendenza dell’appello non esonera quindi l’amministrazione dall’obbligo di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, anche tramite delegato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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