Sentenza del 21/11/2023 n. 3302 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Illegittimità della plusvalenza determinata in base all'imposta di registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito da plusvalenza relativo alla vendita di un immobile ritenendo che il prezzo reale fosse superiore a quello dichiarato, sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro (accertamento con adesione dell'acquirente). Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 147/2015 e della giurisprudenza di legittimità, non è legittimo determinare la plusvalenza per le imposte dirette unicamente sul valore attribuito ai fini dell'imposta di registro senza altri elementi indiziari.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.147/2015 (norma di interpretazione autentica), l'Amministrazione non può in via induttiva determinare la plusvalenza per le imposte sui redditi basandosi soltanto sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; è necessaria l'individuazione di ulteriori elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti". Inoltre ha compensato le spese dei precedenti gradi di giudizio e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del presente grado.
Norme richiamate
D.Lgs. 15/09/2015 n.147, art.5
"gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale"
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che impedisce all'Amministrazione di fondare l'accertamento della plusvalenza IRPEF unicamente sul valore attribuito ai fini dell'imposta di registro; richiede ulteriori elementi indiziari di precisione, gravità e concordanza.
D.P.R. n.917/1986 (TUIR) artt.81 e 82 vig. ratione temporis (oggi artt.67 e 68)
Non possono essere interpretati dall'Amministrazione nel senso di consentire la determinazione induttiva della plusvalenza esclusivamente sulla base del valore ai fini dell'imposta di registro; l'accertamento IRPEF richiede prove o presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n.600/1973 art.41-bis
Richiamato dal contribuente come norma violata; nel contesto la Corte ha richiamato soprattutto la prevalenza dell'art.5 del D.Lgs. 147/2015 e la necessità di prove integrative da parte dell'Ufficio.
L. 27/07/2000 n.212 (Statuto del contribuente) art.7
Invocato dal contribuente in relazione al diritto alla prova e al corretto procedimento; la sentenza conferma che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione quando non si limita a presunzioni non supportate da ulteriori elementi.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può determinare, in via induttiva, la plusvalenza IRPEF esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.
- Per contestare la plusvalenza il Fisco deve indicare ulteriori elementi, anche presuntivi, ma dotati di gravità, precisione e concordanza, che supportino un diverso prezzo di cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.
- L'adesione o l'accertamento effettuato dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro non prova automaticamente il valore di mercato della cosa per fini IRPEF: può essere frutto di valutazioni soggettive e non vincola in assenza di altri elementi.
- Una volta che l'Amministrazione produce idonei indizi, l'onere di produzione di prove contrarie spetta al contribuente per confutare l'accertamento.
- L'art.5 del D.Lgs. 147/2015 è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: i criteri delineati devono essere applicati anche a giudizi sorti anteriormente, fatto salvo l'esame dei precedenti di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 754 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 256 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 259 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 312 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 802 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →