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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-39/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2018. — Lubrizol France SAS contro Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Articoli 28 e 30 TFUE – Tasse di effetto equivalente – Articolo 110 TFUE – Imposizioni interne – Contributo sociale di solidarietà delle società – Tassa – Base imponibile – Fatturato complessivo annuale delle società – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17 – Trasferimento di un bene in un altro Stato membro – Valore del bene trasferito – Inclusione nel fatturato complessivo annuale. — Causa C-39/17

Giurisprudenza europea62017CJ0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se il C3S francese e il contributo addizionale, calcolati sul fatturato delle imprese, potessero costituire tasse di effetto equivalente quando la base imponibile include il valore dei beni trasferiti verso un altro Stato membro sin dal trasferimento. Ha concluso che, alle condizioni indicate, gli articoli 28 e 30 TFUE non ostano alla normativa francese. La Corte ha ritenuto decisivo che il prelievo sia inserito in un regime generale di imposizioni interne e non colpisca le merci per il solo fatto di varcare la frontiera, salvo ipotesi di doppia imposizione o di mancata deduzione del valore dei beni non venduti.

Libera circolazione delle merci: compatibilità con gli articoli 28 e 30 TFUE dell’inclusione, nella base imponibile di un contributo parafiscale sul fatturato, del valore dei beni trasferiti da uno Stato membro a un altro

La questione giuridica

Se gli articoli 28 e 30 TFUE ostino a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della base imponibile di contributi dovuti sul fatturato annuale delle imprese, includa il valore dei beni trasferiti dalla Francia verso un altro Stato membro sin dal trasferimento, mentre il valore dei beni trasferiti nel territorio nazionale entri nella base imponibile solo al momento della successiva vendita.

Principio di diritto

Gli articoli 28 e 30 TFUE non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che assoggetti a contributi calcolati sul fatturato annuale l’inclusione del valore dei beni trasferiti verso un altro Stato membro sin dal trasferimento, anche se i beni trasferiti sul territorio nazionale sono conteggiati solo al momento della vendita successiva, purché la misura non comporti una doppia imposizione del medesimo valore, il valore sia escluso quando i beni non saranno venduti o tornano nello Stato d’origine senza vendita e i benefici della destinazione del gettito non compensino integralmente l’onere gravante sui prodotti nazionali; in tal caso la misura va qualificata, salvo verifica del giudice nazionale, come imposizione interna e non come tassa di effetto equivalente.

Norme richiamate

  • Articoli 28, 30, 110 e 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 17 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 256, paragrafo III, code général des impôts
  • Articolo 262 ter code général des impôts
  • Articoli L. 245-13, L. 651-1, L. 651-3 e L. 651-5 code de la sécurité sociale

Contributi sul fatturato e trasferimenti intracomunitari

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di C3S e contributo aggiuntivo, entrambi calcolati sul fatturato annuale delle imprese. Il nodo è se, ai fini della libera circolazione delle merci, sia legittimo includere nella base imponibile il valore dei beni trasferiti dalla Francia verso un altro Stato membro prima della vendita, mentre i trasferimenti interni incidono sulla base imponibile solo alla vendita successiva.

Fatti e procedimento principale

Lubrizol France SAS, società attiva nel settore chimico, contestava una rettifica relativa ai contributi dovuti per l’anno 2008. Secondo la società, il valore delle merci trasferite verso altri Stati membri non doveva rientrare nel fatturato imponibile, poiché al momento del trasferimento non vi era ancora una cessione ai clienti e non si era quindi formato fatturato. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la controversia è giunta alla Cour de cassation, che ha chiesto alla Corte di interpretare gli articoli 28 e 30 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in primo luogo, la direttiva 2006/112/CE sull’IVA, in particolare:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, che definisce la cessione di beni;
  • l’articolo 17, che assimila a cessione a titolo oneroso il trasferimento di beni dell’impresa verso un altro Stato membro.

Sul piano nazionale, sono rilevanti:

  • l’articolo L. 651-1 del code de la sécurité sociale, che istituisce il C3S;
  • l’articolo L. 651-3, che ne fissa l’aliquota entro lo 0,13% del fatturato;
  • l’articolo L. 651-5, che prevede la dichiarazione del fatturato complessivo;
  • l’articolo L. 245-13, relativo al contributo addizionale;
  • gli articoli 256, paragrafo III, e 262 ter del code général des impôts, che assimilano il trasferimento intracomunitario a una cessione di beni e ne prevedono l’esenzione IVA.

Questione giuridica sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio domandava se l’inclusione, nella base imponibile di contributi annuali sul fatturato, del valore nominale dei beni trasferiti verso un altro Stato membro costituisca una tassa di effetto equivalente vietata dagli articoli 28 e 30 TFUE, considerando che i trasferimenti puramente interni sono trattati diversamente quanto al momento di inclusione nella base imponibile.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto la distinzione tra:

  • tasse di effetto equivalente a dazi doganali, che colpiscono le merci per il fatto di attraversare una frontiera;
  • imposizioni interne rientranti nell’articolo 110 TFUE, che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi e indipendenti dall’origine o destinazione.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che i contributi controversi:

  • sono oneri pecuniari imposti unilateralmente da uno Stato membro;
  • gravano sul fatturato annuale delle imprese, ma in concreto incidono sui prodotti in quanto tali, perché ogni vendita o trasferimento aumenta la base imponibile;
  • non sono riscossi come corrispettivo di un servizio specifico né nell’ambito di controlli dovuti al diritto dell’Unione.

La Corte ritiene quindi che, in linea generale, si tratti di imposizioni interne e non di una tassa di effetto equivalente. Tuttavia precisa tre condizioni importanti per escludere la violazione degli articoli 28 e 30 TFUE:

  • il valore dei beni trasferiti non deve essere conteggiato una seconda volta al momento della vendita successiva nello Stato membro di destinazione;
  • il valore deve essere escluso dalla base imponibile se i beni non saranno venduti nello Stato membro di arrivo oppure se vengono ritrasferiti nello Stato d’origine senza vendita;
  • i benefici derivanti dalla destinazione del gettito non devono compensare integralmente l’onere sopportato dai prodotti nazionali al momento dell’immissione sul mercato, circostanza da verificare dal giudice nazionale.

La Corte distingue inoltre la fattispecie da quella affrontata nella sentenza Rousseau Wilmot, richiamata nel testo, perché quella decisione riguardava il sistema comune dell’IVA e l’articolo 33 della sesta direttiva, non la libera circolazione delle merci.

Decisione

La Corte dichiara che gli articoli 28 e 30 TFUE non ostano alla normativa francese descritta, a condizione che siano rispettate le tre garanzie indicate dalla sentenza. La verifica concreta di tali condizioni spetta alla Cour de cassation.

Portata pratica per gli operatori

Per le imprese, la pronuncia chiarisce che un contributo sul fatturato può includere il valore dei trasferimenti intracomunitari senza violare automaticamente il diritto UE. La compatibilità dipende però dal fatto che il meccanismo non determini doppia tassazione, non penalizzi trasferimenti non sfociati in vendite e non produca un beneficio compensativo tale da neutralizzare selettivamente l’onere sui prodotti nazionali.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle mercidazi doganali e tasse di effetto equivalenteimposizioni interneprevidenza socialeiva

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