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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-169/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018. — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino contro Administración del Estado. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 35 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Protezione dei suini – Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna – Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico – Condizioni per l’utilizzo della denominazione “de cebo” – Miglioramento della qualità dei prodotti – Direttiva 2008/120/CE – Ambito di applicazione. — Causa C-169/17

Giurisprudenza europea62017CJ0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la normativa spagnola sulle norme di qualità del suino iberico, comprese le condizioni per l’uso della denominazione "ibérico de cebo". Ha escluso sia una violazione degli articoli 34 e 35 TFUE sia un contrasto con la direttiva 2008/120/CE. La disciplina nazionale, pur più severa, era finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e non impediva la commercializzazione in Spagna di prodotti provenienti da altri Stati membri conformi alle rispettive norme di origine.

Libera circolazione delle merci e protezione dei suini: compatibilità con il TFUE e con la direttiva 2008/120/CE di una normativa spagnola che riserva la denominazione "ibérico de cebo" a prodotti che rispettano requisiti più severi di allevamento e di età di macellazione.

La questione giuridica

Se gli articoli 34 e 35 TFUE ostino a una normativa nazionale che subordina l’uso della denominazione di vendita "ibérico de cebo" al rispetto di requisiti ulteriori di allevamento e di età di macellazione; e se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE, in combinato disposto con l’articolo 12, osti a una normativa nazionale che impone condizioni più rigorose per finalità di miglioramento della qualità dei prodotti anziché di protezione dei suini.

Principio di diritto

Gli articoli 34 e 35 TFUE non ostano a una normativa nazionale che riservi la denominazione di vendita "ibérico de cebo" ai prodotti che soddisfano specifici requisiti di allevamento e di macellazione, quando la disciplina consenta comunque l’importazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da altri Stati membri con le denominazioni previste dal diritto dello Stato d’origine; parimenti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE, letto con l’articolo 12, non osta a una normativa nazionale che imponga condizioni di allevamento più rigorose e un’età minima di macellazione di dieci mesi, poiché una misura adottata per migliorare la qualità dei prodotti, e non per proteggere i suini, resta comunque compatibile con la direttiva se non pregiudica il benessere animale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 34 e 35 TFUE
  • Direttiva 2008/120/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/120/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE
  • Articolo 12 della direttiva 2008/120/CE

Norme di qualità per il suino iberico e compatibilità con il diritto dell’Unione

La Corte si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo relativo al regio decreto 4/2014 sulle norme di qualità per carne, prosciutto, spalla e insaccato di lombo iberico. La questione riguarda la compatibilità della disciplina con la libera circolazione delle merci e con la direttiva 2008/120/CE sulla protezione dei suini.

Contesto fattuale e procedimento principale

L’Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino ha impugnato il regio decreto 4/2014 dinanzi al giudice spagnolo. Secondo l’associazione, la disciplina aumenterebbe i costi di produzione, distorcerebbe la concorrenza e costituirebbe una restrizione alle esportazioni, oltre a non essere realmente finalizzata alla protezione animale ma al miglioramento della qualità e del prezzo dei prodotti.

Il giudice del rinvio ha osservato che la normativa spagnola impone, per i prodotti con denominazione "de cebo", una superficie minima di 2 m2 per animale oltre i 110 kg e un’età minima di macellazione di 10 mesi. Ha inoltre rilevato che prodotti legalmente fabbricati in altri Stati membri possono essere commercializzati in Spagna con le denominazioni previste dal diritto dello Stato d’origine, anche se non conformi ai requisiti spagnoli.

Questioni pregiudiziali

Il Tribunal Supremo ha chiesto in sostanza:

  • se gli articoli 34 e 35 TFUE ostino a una disciplina che condiziona l’uso della denominazione "ibérico de cebo" a requisiti di allevamento e macellazione più severi;
  • se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE, in combinato disposto con l’articolo 12, osti a una disciplina nazionale che impone requisiti più rigorosi per finalità di qualità del prodotto e non di protezione dei suini.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 1 della direttiva 2008/120/CE, che definisce il suo ambito di applicazione, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che fissa le superfici minime per i suini allevati in gruppo, e l’articolo 12, che consente agli Stati membri di mantenere o applicare disposizioni più severe nel rispetto delle regole generali del Trattato. Rilevanti sono anche gli articoli 34 e 35 TFUE sulla libera circolazione delle merci.

Ragionamento della Corte sugli articoli 34 e 35 TFUE

Quanto all’articolo 34 TFUE, la Corte ricorda che una normativa nazionale che rende più difficile lo smercio di prodotti provenienti da altri Stati membri può integrare una misura di effetto equivalente. Tuttavia, nel caso di specie, la disciplina spagnola non vieta l’importazione o la commercializzazione di prodotti provenienti da altri Stati membri; consente invece la vendita in Spagna di prodotti recanti le denominazioni previste dallo Stato d’origine, anche se simili o identiche a quelle spagnole.

La Corte valorizza inoltre la tendenza dell’ordinamento dell’Unione a promuovere la qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune. Per tale ragione esclude che l’articolo 34 TFUE osti a una normativa che riserva la denominazione "ibérico de cebo" ai prodotti conformi a specifici requisiti nazionali, purché i prodotti di altri Stati membri possano circolare con le loro denominazioni d’origine.

Quanto all’articolo 35 TFUE, la Corte osserva che la misura si applica indistintamente a tutti gli operatori spagnoli e non distingue tra prodotti destinati al mercato interno e prodotti destinati all’esportazione. Di conseguenza, non si tratta di una misura che incide più sull’uscita dei prodotti dal mercato nazionale che sulla loro commercializzazione interna.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 2008/120/CE

La Corte chiarisce che la direttiva 2008/120/CE mira a stabilire norme minime per la protezione dei suini confinati per l’allevamento e l’ingrasso. La normativa spagnola, invece, ha come obiettivo il miglioramento della qualità dei prodotti e non la protezione degli animali, sicché non rientra propriamente nell’ambito teleologico della direttiva.

Ciò nondimeno, l’introduzione di requisiti più severi in termini di spazio minimo e di età di macellazione non è incompatibile con la direttiva, perché tali requisiti non nuocciono al benessere degli animali. La Corte interpreta quindi l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), letto con l’articolo 12, nel senso che essi non ostano a una disciplina nazionale più rigorosa adottata per finalità di qualità del prodotto.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 34 TFUE non osta alla normativa spagnola sulla denominazione "ibérico de cebo", poiché essa consente la commercializzazione di prodotti provenienti da altri Stati membri con le denominazioni previste dalla normativa di origine;
  • l’articolo 35 TFUE non osta a tale normativa;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE, in combinato disposto con l’articolo 12, non osta alla disciplina nazionale che impone condizioni di allevamento più rigorose e un’età minima di macellazione di dieci mesi.

Principio desumibile

Una normativa nazionale di qualità dei prodotti alimentari che subordini l’uso di una denominazione di vendita a requisiti più severi di allevamento e macellazione è compatibile con il diritto dell’Unione, se non impedisce l’importazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da altri Stati membri con le denominazioni d’origine e se le prescrizioni aggiuntive non pregiudicano il benessere dei suini.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle mercimisure di effetto equivalenteetichettatura e denominazioni di venditaprotezione dei suiniqualità dei prodotti alimentari

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