Cassazione Civile, Ordinanza n. 00211/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo aveva sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. un giudizio da lui promosso contro la madre, il padre e la sorella. Nel giudizio sospeso egli chiedeva la risoluzione di un contratto di donazione dell’usufrutto vitalizio di una villa in Mondello, assumendo che i donatari avessero violato l’obbligo di non concedere il godimento del bene a terzi, mettendolo a disposizione della sorella. La sospensione era stata disposta sino alla definizione di un diverso giudizio pendente in appello a Roma, promosso dai genitori contro il ricorrente e avente ad oggetto, tra l’altro, la revoca per ingratitudine della donazione della piena proprietà della stessa villa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 295 e 337 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che mancasse un rapporto di stretta pregiudizialità e che la sospensione ex art. 337 c.p.c. fosse stata disposta al di fuori dei suoi limiti applicativi, perché il giudice non può sospendere solo ipotizzando che la decisione dell’appello "potrebbe" incidere sul bene oggetto della domanda. Con il secondo motivo ha dedotto nullità dell’ordinanza per difetto di adeguata motivazione e per non avere considerato che la domanda ritenuta pregiudiziale era già stata rigettata in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. è ammissibile solo se il giudice del secondo processo motiva specificamente le ragioni per cui non intende riconoscere l’autorità della sentenza già resa nel giudizio pregiudicante, confrontandosi con la decisione di primo grado e con le critiche mosse ad essa. Nel caso concreto il Tribunale si era limitato a richiamare l’opportunità della sospensione, senza spiegare perché non riconoscesse l’autorità della sentenza di primo grado già intervenuta nel giudizio pregiudicante. Per questo la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Palermo, rimettendo al merito la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
regolamento necessario di competenza
costituisce il rimedio utilizzato per contestare l’ordinanza di sospensione del processo adottata dal tribunale
art. 295 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per escludere che ricorressero i presupposti della sospensione necessaria per pregiudizialità
art. 337, comma 2, c.p.c.
la sospensione discrezionale è ammessa solo in presenza di una motivazione esplicita che dia conto del mancato riconoscimento dell’autorità della sentenza già resa nel giudizio pregiudicante
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità per difetto di motivazione
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge
Massime di principio
- La sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta in modo meramente opportunistico o apodittico: il giudice deve spiegare perché, nonostante la sentenza già intervenuta nel giudizio pregiudicante, ritenga di non attribuirle autorità nel processo successivo.
- La motivazione sulla sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede un confronto effettivo tra la decisione pregiudicante già emessa e le critiche mosse ad essa, così da giustificare il diverso apprezzamento nel giudizio dipendente.
- In presenza di una sentenza di primo grado già resa nel giudizio asseritamente pregiudicante, la sospensione del secondo giudizio è ammissibile solo se il giudice dia conto delle ragioni per cui non considera quella sentenza idonea a orientare la decisione del processo successivo.
- La mera prospettazione che l’esito dell’altro giudizio "potrebbe" incidere sulla controversia non è di per sé sufficiente a legittimare la sospensione, se manca la specifica motivazione richiesta dalla disciplina applicata dal giudice.
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