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Sentenza

Sentenza n. 1719/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza sull’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di opere eseguite senza autorizzazione presso un immobile in area vincolata, con atti istruttori connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato il parere contrario reso il 5 settembre 2025 dalla Soprintendenza nell’ambito dell’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per opere eseguite senza autorizzazione su un casolare rurale ante 1967, in località Punta Licosa, nel Comune di Castellabate, sottoposto a tutela paesaggistica. Le opere dichiarate comprendevano variazioni prospettiche e rimodulazione della sagoma e dei volumi, nonché la realizzazione di un box-deposito di 2,74 mq; il fabbricato era inoltre passato da destinazione rurale a civile abitazione. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione di legge e del giusto procedimento, difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, travisamento e sviamento, nonché violazione del principio di proporzionalità. Ha sostenuto che la DIA n. 91/2012 legittimasse lo stato preesistente e che la Soprintendenza avesse ecceduto le proprie competenze o omesso di valutare gli aspetti paesaggistici; ha inoltre contestato l’assenza del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, invocato l’esonero previsto dal d.P.R. 31/2017 e chiesto che l’istanza fosse valutata anche alla luce dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001. L’Amministrazione ha eccepito tardività e ha chiesto il rigetto; la sua memoria e i documenti, depositati dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile, sono stati dichiarati inutilizzabili.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività della memoria e dei documenti dell’Amministrazione, depositati oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., e non ne ha tenuto conto. Nel merito ha respinto entrambi i profili di censura. Ha ritenuto decisivo che le opere, considerate insieme al mutamento da uso agricolo a civile abitazione e alla rimodulazione dell’immobile, avessero determinato un incremento di superficie utile paesaggisticamente rilevante; tale circostanza preclude l’accertamento postumo di compatibilità previsto dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, senza necessità di una valutazione concreta del pregiudizio paesaggistico. La riduzione di alcune dimensioni non elimina l’incremento funzionale e del carico urbanistico e paesaggistico; anche il box-deposito è stato considerato rilevante. L’esonero dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017 non è applicabile, poiché gli interventi hanno modificato l’aspetto esteriore e la sagoma, e le relative previsioni non sono estensibili oltre i casi contemplati. L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non imponeva una diversa valutazione: l’istanza non era stata presentata ai sensi di tale disposizione e la Soprintendenza doveva pronunciarsi sui presupposti degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004. Essendo insussistenti i presupposti preliminari della sanatoria paesaggistica, l’istruttoria di merito e il parere della Commissione Locale per il Paesaggio erano superflui; inoltre, il parere comunale è consultivo e non vincolante. Il TAR ha ritenuto autonomamente sufficiente il profilo ostativo dell’inammissibilità dell’istanza. Ha altresì rilevato che non era provata la liceità paesaggistica del fabbricato originario: la comunicazione comunale richiamata dal ricorrente riguardava la DIA n. 51/2012 relativa a un impianto fotovoltaico, non la DIA n. 91/2012 sul fabbricato. L’autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto ai titoli edilizi e gli interventi modificativi presuppongono la legittimazione paesaggistica del corpo originario, altrimenti la valutazione deve riguardare l’intero edificio. Ricorso respinto; spese compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Tale previsione considera suscettibili di sanatoria (e, quindi, inidonei a determinare un vulnus alle esigenze paesaggistiche) esclusivamente: 1) i lavori che non determinano la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 2) i lavori effettuati con materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 3) i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è ammesso soltanto nelle fattispecie tassative previste dalla norma; la creazione o l’incremento di superficie utile o volume impedisce la sanatoria e non consente una valutazione caso per caso dell’effettivo pregiudizio.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    La riscontrata insussistenza delle condizioni pregiudiziali di sanabilità di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, in conseguenza dell’aumento di superficie utile, rendeva in radice superfluo e precluso in limine l’accertamento di merito paesaggistico, cosicché alcun rilievo invalidante può essere neppure attribuito all’omessa acquisizione del parere della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Castellabate.

    Nel procedimento relativo agli abusi paesaggistici, il parere della Soprintendenza è reso sui presupposti degli artt. 167 e 181; quando manca una condizione preliminare di sanabilità, non è necessario procedere all’accertamento di merito paesaggistico.

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A

    In altri termini quanto alla applicabilità nei singoli casi del decreto in esame l’accertamento fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all’allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegato B del citato D.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

    Le ipotesi di esonero dall’autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione semplificata sono di stretta interpretazione e riguardano interventi di lieve entità non idonei, per tipologia, caratteristiche e contesto, a pregiudicare i valori tutelati; non comprendono opere che modificano sagoma e aspetto esteriore nei termini accertati.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Esse contrastano, infatti, con la circostanza (documentalmente dimostrata) che l’istanza trasmessa dall’appellante non era stata proposta ai sensi dell’art. 36-bis, con la conseguenza che la Soprintendenza - in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato applicabile anche al procedimento amministrativo - non poteva che esprimersi sulla sussistenza dei presupposti degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004.

    L’amministrazione deve esaminare l’istanza secondo il titolo e i presupposti normativi effettivamente invocati; non è tenuta a ricondurla d’ufficio alla procedura dell’art. 36-bis quando l’interessato non l’ha proposta in base a tale disposizione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di tardività della memoria difensiva depositata dall’Amministrazione solo in data 30 settembre 2026, quindi dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. rispetto all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

    La memoria e i documenti depositati dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile per il deposito in vista dell’udienza sono tardivi e inutilizzabili ai fini della decisione.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è consentito soltanto nelle ipotesi tassative indicate dalla legge; la creazione o l’incremento di superficie utile o volume è ostativo alla sanatoria, senza che l’amministrazione debba valutare in concreto l’entità del pregiudizio al paesaggio.
  • La superficie utile rilevante ai fini paesaggistici va apprezzata in senso oggettivo e funzionale. Il mutamento da destinazione agricola a civile abitazione, quando comporti una diversa fruibilità abitativa e si accompagni a una rimodulazione dell’edificio, può determinare un incremento di superficie utile e del carico urbanistico e paesaggistico anche se alcune dimensioni o il volume complessivo si riducono.
  • Le ipotesi di esonero dall’autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione semplificata previste dal d.P.R. 31/2017 sono derogatorie e vanno interpretate restrittivamente e in modo conforme alla tutela del paesaggio; non si estendono per analogia a interventi che modificano la sagoma o l’aspetto esteriore dell’edificio.
  • Quando l’istanza amministrativa non è proposta ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, l’amministrazione non è tenuta a valutarla secondo tale disciplina e deve pronunciarsi sulla procedura e sui presupposti effettivamente invocati, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Se manca una condizione preliminare di sanabilità paesaggistica, l’amministrazione può arrestarsi senza svolgere l’accertamento di merito della compatibilità; l’omessa acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio non è invalidante quando tale parere è consultivo e non vincolante e l’accertamento di merito è precluso.
  • Un titolo edilizio non prova di per sé la legittimità paesaggistica dell’immobile. L’autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto ai titoli urbanistico-edilizi e l’assenso a interventi modificativi postula che il fabbricato originario sia già legittimato sotto il profilo paesaggistico; in difetto, la valutazione deve riguardare l’intero edificio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizio
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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