Ordinanza n. 417/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, con efficacia dalla notificazione di un decreto penale di condanna
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana ha revocato la sua abilitazione al rilascio del visto di conformità prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997. La revoca è stata disposta con effetto dalla data di notificazione di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer possa, la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate e gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente tutti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione emerge specificamente la contestazione della portata retroattiva della revoca e del conseguente pregiudizio derivante dall’efficacia dell’atto a decorrere dalla notificazione della condanna.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla portata retroattiva del provvedimento impugnato. Ha rilevato che un danno grave può derivare dall’efficacia retroattiva della revoca dell’abilitazione, decorrente dalla notificazione del decreto penale di condanna. Ha quindi sospeso l’esecutività dell’atto nei soli limiti indicati in motivazione, precisando che il ricorrente può comunque svolgere la propria professione per il futuro. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
La disposizione individua l’abilitazione al rilascio del visto di conformità oggetto del provvedimento di revoca; l’ordinanza non definisce nel merito i presupposti sostanziali della revoca.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi al mantenimento dell’abilitazione, impugnata dal ricorrente per quanto occorrer possa; l’ordinanza non decide specificamente sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un’abilitazione professionale può essere sospesa limitatamente alla sua efficacia retroattiva quando tale retroattività sia idonea a produrre un danno grave, anche se l’efficacia della revoca per il futuro non viene sospesa.
- La tutela cautelare può essere conformata in modo parziale e mirato, incidendo soltanto sulla decorrenza temporale dell’atto impugnato e lasciando ferma, nelle more del giudizio di merito, la possibilità per l’amministrazione di mantenere gli effetti della revoca per il futuro.
Come è indicizzato
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