Cassazione Penale, Sentenza n. 29517/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge: la Corte di appello ha celebrato l'udienza del 28/06/2022 con il rito camerale (procedura scritta prevista dalla normativa d'emergenza) nonostante il difensore avesse, in data 7/06/2022, depositato tempestivamente un'istanza di trattazione orale (ai sensi dell'art. 23-bis Legge 18/12/2020 n.176) e avesse comunicato la partecipazione all'astensione indetta dalle Camere Penali. Tali istanze sarebbero state ignorate, impedendo la valutazione della richiesta di rinvio e ledendo le prerogative difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il deposito dell'istanza di trattazione orale era tempestivo rispetto all'art. 23-bis L. 18/12/2020 n.176 e quindi il procedimento avrebbe dovuto essere trattato in forma orale. In tale contesto la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare anche la domanda di rinvio per l'astensione del difensore, comunicata e non valutata. Perciò sono state violate le prerogative difensive (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), determinando la nullità della sentenza impugnata. La Cassazione annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio d'appello.
Norme richiamate
Legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis
L'istanza di trattazione orale depositata tempestivamente ai sensi di tale disposizione imponeva alla Corte di svolgere il procedimento in forma orale; la mancata accoglienza di tale istanza è illegittima.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
La tutela delle prerogative difensive comprende la corretta assistenza dell'imputato al processo; la mancata valutazione dell'istanza di trattazione orale e dell'istanza di rinvio per astensione configura violazione di tale garanzia.
Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014 (Zahid, Rv. 262252)
Sul punto, il mancato accoglimento di una richiesta di riunione di procedimenti non può essere motivo di doglianza del ricorrente; tale principio è stato richiamato ma distinto rispetto all'istanza di trattazione orale, la quale qui era tempestiva e rilevante.
Massime di principio
- Se il difensore deposita tempestivamente un'istanza di trattazione orale ai sensi delle norme emergenziali (es. art. 23-bis L. 18/12/2020 n.176), il giudice deve ritenere il procedimento da trattare in forma orale e non applicare automaticamente il rito camerale.
- Quando il procedimento è da trattare in forma orale, qualunque istanza difensiva collegata (per es. richiesta di rinvio per astensione del difensore) deve essere valutata dal giudice; l'ignorare tali comunicazioni può determinare la nullità della sentenza per violazione delle prerogative difensive (art. 178 c.p.p.).
- La comunicazione dell'astensione delle Camere Penali, se tempestiva e documentata, deve essere presa in considerazione e può legittimare il rinvio dell'udienza; è consigliabile documentare data e modalità di comunicazione.
- La richiesta di riunione di procedimenti non esclude la possibilità di proporre altre istanze (come la trattazione orale); occorre porre attenzione a depositare separatamente e tempestivamente tutte le istanze difensive rilevanti.
- In caso di omessa valutazione di istanze difensive fondamentali, il rimedio è l'impugnazione in Cassazione per violazione di legge e delle garanzie difensive, con possibile annullamento senza rinvio e ordine di nuovo giudizio.
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