Sentenza n. 153/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 17 marzo 2025, n. 1166.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 17 marzo 2025, n. 1166, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione il 18 marzo 2025. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando la sussistenza del giudicato, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inerzia dell’Amministrazione, sulla quale gravava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio per il dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario non deve necessariamente coincidere con l’organo amministrativo rimasto inerte e che, trattandosi di dirigente del Ministero resistente, non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato considerato decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio con una memoria formale non è sufficiente.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo o dipendente diverso da quello competente per l’originaria attività amministrativa.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’Amministrazione resistente può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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