Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34813/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fornitrice)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società fornitrice di gas metano per il pagamento di fatture asseritamente insolute relative all’utenza domestica di un’abitazione in Finale Ligure. L’ingiunta ha proposto opposizione, contestando l’entità dei consumi addebitati e riconoscendo solo una somma inferiore, già oggetto di richiesta di rateizzazione. In primo grado è stata disposta c.t.u., che ha ridotto l’importo dovuto rispetto a quello originariamente preteso. Il Tribunale ha quindi accertato un credito per consumi effettivi inferiore alla somma inizialmente richiesta e ha condannato la società opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidandole sulla base del valore della causa corrispondente all’importo poi effettivamente accertato. La soccombente ha appellato solo sul capo spese, sostenendo che la liquidazione dovesse essere fatta sul valore originariamente domandato e non su quello riconosciuto in sentenza. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. 55/2014, assumendo che non fosse corretto applicare il criterio del valore della causa determinato dalla somma attribuita alla parte vittoriosa anziché da quella richiesta in origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla liquidazione delle spese. Ha affermato che, ai fini della liquidazione del compenso professionale e della condanna alle spese, il valore della causa va individuato con riferimento alla somma risultata dovuta all’esito del giudizio, cioè al decisum, e non alla maggiore somma inizialmente pretesa. La circostanza che il giudice di merito abbia ravvisato una soccombenza formale diversa o che una delle parti non abbia impugnato il capo relativo alla soccombenza non incide sul criterio di determinazione del valore rilevante per le spese. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, e la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la liquidazione va operata in coerenza con il valore della causa effettivamente accertato in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare in cassazione violazione di legge, qui riferita alla liquidazione delle spese.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente come criterio di liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto applicabile il criterio del valore accertato, non quello della domanda originaria.

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese deve essere parametrata al valore del credito risultato accertato all’esito della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 14 D.P.R. 115/2002

    Richiamato nella fase monitoria per la dichiarazione del valore del procedimento ai fini del contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È indicata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei giudizi di pagamento di somme, il valore della causa rilevante per la liquidazione delle spese va determinato in base all’importo effettivamente riconosciuto in sentenza, cioè al decisum, e non alla somma originariamente pretesa se questa risulta in tutto o in parte infondata.
  • La mancata impugnazione di un capo della sentenza concernente la soccombenza non altera, di per sé, il valore della causa da assumere ai fini della liquidazione delle spese, quando il credito accertato sia diverso da quello domandato.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere coerente con lo scaglione corrispondente al valore concreto della controversia definita dal giudice, tenendo conto dell’effettivo esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.