Cassazione Penale, Ordinanza n. 18761/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla natura reiterativa e meramente alternativa della doglianza rispetto al merito, oltre che sulla sua manifesta infondatezza alla luce della giurisprudenza consolidata in tema di prova del dolo nella ricettazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un assegno. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere escluso come ricettazione e, al più, riqualificato come acquisto di cose di sospetta provenienza. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente reiterativa delle doglianze già svolte in appello, già esaminate e disattese con motivazione esauriente, e comunque diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche in via indiretta, valorizzando l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa posseduta; nel caso concreto, l'imputato non aveva indicato né l'identità del soggetto che gli avrebbe consegnato l'assegno né la natura del credito asseritamente vantato, mentre la provenienza delittuosa del titolo era desumibile dal fatto che il destinatario non lo aveva mai ricevuto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama la ricettazione per ribadire che l'elemento soggettivo può essere desunto anche da elementi indiziari, tra cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre una mera rilettura alternativa del merito né reiterare doglianze già dedotte e specificamente disattese in appello, quando la motivazione di secondo grado sia congrua e immune da vizi logici.
- In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiretti, compresa la mancata o inattendibile spiegazione della provenienza del bene da parte di chi lo possiede.
- Quando l'imputato non fornisce alcuna indicazione attendibile sulla provenienza del bene ricevuto e gli elementi fattuali confermano l'origine illecita del bene stesso, la contestazione sull'elemento soggettivo della ricettazione è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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