Ordinanza n. 2195/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per deficit della forza muscolare, nonché graduatoria finale di merito impugnata per illegittimità derivata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio della commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici, che lo aveva dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso per una forza muscolare alla mano destra pari a 32,1 kg, inferiore al limite di 40 kg previsto dal bando. Ha contestato gli atti e i verbali della commissione, la scheda Handgrip, le disposizioni del bando e del d.P.R. n. 207/2015 ove interpretate in senso sfavorevole, nonché la definitività dei giudizi della commissione. Il ricorrente ha prodotto gli esiti di successive prove svolte autonomamente presso due aziende ospedaliere, nelle quali la forza muscolare risultava pari a 40 kg e 40,5 kg. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale di merito, deducendone l’illegittimità derivata dall’esclusione. In sede cautelare il TAR aveva disposto una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, per accertare in contraddittorio il possesso del requisito fisico.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. La verificazione eseguita dalla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare ha accertato una forza muscolare alla mano destra pari a 43 kg, ritenuta compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale. Considerata anche l’imminente ulteriore fase di accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ammesso il ricorrente con riserva alle ulteriori fasi della procedura e, in caso di esito positivo, al primo corso di formazione utile. Ha posto a carico dell’amministrazione o della parte più diligente l’onere di fornire documentati aggiornamenti sulla posizione del ricorrente. Per esigenze di concentrazione processuale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell’Interno, con termini per la pubblicazione e il deposito dell’attestazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, e Tabella A d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Deficit della forza muscolare (Handgrip in kg. 32,1)
La disposizione è stata richiamata quale base del requisito fisico relativo alla forza muscolare; la verificazione giudiziale ha accertato un valore di 43 kg, compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale.
art. 12, comma 6, lettera c), del bando di concorso
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile
Il bando stabilisce la soglia minima di forza muscolare richiesta ai candidati.
art. 14, comma 8, del bando di concorso
I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi
La disposizione disciplina la definitività dei giudizi della commissione e l’esclusione conseguente alla non idoneità; l’ordinanza cautelare ha comunque disposto la sospensione dell’esclusione sulla base dell’esito della verificazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati utilizzati dal TAR per disporre la verificazione tecnica in contraddittorio sul requisito della forza muscolare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per ordinare l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando l’idoneità psicofisica richiesta per l’ammissione a un concorso è controversa e una verificazione disposta dal giudice accerta, in contraddittorio, il possesso del requisito, tale esito può giustificare in sede cautelare la sospensione dell’esclusione e l’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali.
- L’ammissione cautelare con riserva alle ulteriori fasi di una procedura concorsuale può essere disposta quando l’accertamento tecnico favorevole del requisito controverso si combina con l’imminenza delle successive prove, così da evitare che la durata del processo renda inutilmente irreversibile l’esclusione del candidato.
- L’ammissione con riserva non attribuisce definitivamente l’idoneità concorsuale, ma consente la prosecuzione dell’iter selettivo e, solo in caso di esito positivo delle ulteriori verifiche, l’accesso al corso di formazione.
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