Sentenza n. 6106/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Comunicazione di Graduatoria relativa alla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, pubblicata il 24.4.2025; - della Comunicazione di esclusione dalla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, prot. 74934 del 24.4.2025 e comunicata alla Ricorrente a mezzo PEC in data 7.5.2025; - della Nota prot. 85097 del 13.5.2025 ad integrazione della Comunicazione di esclusione dalla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, prot. 74934 del 24.4.2025; del Riscontro all'istanza di accesso agli atti, prot. 92431 del 23.5.2025; - del Verbale n. 8 della Commissione Giudicatrice contenente le valutazioni delle offerte ricevute e la non amissione all'apertura delle offerte economiche della Ricorrente; - della Nota prot. 25137 del 10.2.2025 di nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice; - del Capitolato speciale e, per quanto occorrer possa, dell'intera "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98"; della Delibera n. 27 del 20.5.2025 con la quale ATAC S.p.A. ha aggiudicato l'appalto "Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina - CIG: B4276A4E98" in favore di LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; - della Comunicazione Digitale dell'Aggiudicazione, ex art. 90, Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 91550 del 22.5.2025, in favore di LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto eventualmente stipulato affinché, sussistendone i presupposti, venga disposta, ex art. 124 c.p.a., la reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente e per la condanna di ATAC S.p.A. alla pubblicazione della documentazione ex art. 36, c. 1, D.lgs. 36/2023, nonché delle offerte con le quali è stata confrontata quella della ricorrente per 'attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi A3 e B2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA il 20\11\2025: per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti, ex art. 36, c. 1, sottesi alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, nonché delle offerte con le quali è avvenuto il confronto a coppie della ricorrente e per la condanna di ATAC S.p.A. alla pubblicazione della documentazione ex art. 36, c. 1, D.lgs. 36/2023, nonché delle offerte con le quali è stata confrontata quella della ricorrente per l’attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi A3 e B2. nonché, con il successivo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti gravati con il ricorso principale, nonché, con i successivi motivi aggiunti, presentati da SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA il 30\12\2025 : per l’annullamento, (previa concessione di idonee misure cautelari) dei medesimi atti e provvedimenti gravati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura aperta e aggiudicazione dell'appalto per la gestione di asili nido aziendali, con mancata valutazione delle parti dell'offerta tecnica eccedenti il limite di 25 pagine
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, la graduatoria, l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo anche l'inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento del danno e l'accesso alla documentazione di gara. L'esclusione conseguiva al mancato raggiungimento della soglia tecnica di 42/70, poiché la commissione aveva valutato soltanto le prime 25 pagine dell'offerta tecnica, come previsto dall'art. 16 del capitolato speciale, attribuendo punteggi limitati ai criteri A3 e B2 e nessun punteggio, tra gli altri, ai criteri A1 e A2 contenuti oltre tale limite. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 82 e 87 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che il limite dimensionale, potenzialmente espulsivo, fosse stato illegittimamente inserito nel capitolato anziché nel disciplinare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 4, 5, 10, 87 e 108 del d.lgs. 36/2023, dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e massima partecipazione, nonché eccesso di potere, sostenendo che il limite di 25 pagine costituisse una causa di esclusione indiretta, sproporzionata e non prevista dal disciplinare. Con il terzo motivo ha contestato la competenza tecnica dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione degli obblighi di pubblicazione e ha chiesto l'accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Nei motivi aggiunti ha contestato, sulla base della documentazione acquisita, l'attribuzione dei punteggi e la valutazione comparativa delle offerte, deducendo violazione dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo per la parte residua e ha dichiarato i motivi aggiunti in parte irricevibili e in parte inammissibili. Ha rilevato che l'art. 16 del capitolato, pur non collocato nella sede naturale del disciplinare, faceva parte della lex specialis ed era vincolante, non essendovi contrasto con il disciplinare o con altri atti di gara. La clausola non prevedeva l'esclusione automatica per il superamento del limite, ma stabiliva che le pagine eccedenti non sarebbero state valutate. L'art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023, relativo alla tassatività delle cause di esclusione, è stato ritenuto riferibile alle cause di esclusione soggettive degli operatori economici e non alle difformità dell'offerta tecnica, da valutare secondo il parametro di conformità dell'art. 107 del medesimo decreto. Il limite dimensionale è stato ritenuto, in astratto, legittimo e, nel caso concreto, ragionevole e proporzionato, anche perché la ricorrente aveva presentato un'offerta di 74 pagine rispetto alle 25 prescritte, mentre gli altri concorrenti avevano predisposto offerte complete entro il limite. Le censure dei motivi aggiunti sul medesimo limite sono state dichiarate irricevibili perché proposte oltre il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'esclusione, avvenuta il 7 maggio 2025. Il motivo sulla commissione è stato ritenuto privo di interesse e comunque inammissibile: la mancata attribuzione dei punteggi dipendeva dall'applicazione vincolata del limite dimensionale e non da valutazioni tecniche dei commissari; inoltre, la censura non era stata accompagnata nel ricorso introduttivo da specifiche contestazioni sui punteggi. La contestazione relativa al criterio A1 è stata dichiarata tardiva. I motivi aggiunti sulle valutazioni tecniche sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a sostituire il giudizio della ricorrente a quello della commissione senza dimostrare errori macroscopici, illogicità manifeste o inattendibilità evidente. Il TAR ha inoltre osservato che le prime 25 pagine riguardavano soltanto una parte del criterio A, per un massimo di 35 punti, comunque inferiore alla soglia di 42/70, sicché mancava anche la prova di resistenza. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno. La domanda di accesso era già stata definita con precedente ordinanza; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 82 d.lgs. 36/2023
costituiscono documenti di gara, in particolare: a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte
La disposizione codifica la gerarchia degli atti di gara e stabilisce il criterio di prevalenza in caso di contrasto, ma la mera collocazione di una prescrizione nel capitolato anziché nel disciplinare non determina di per sé l'illegittimità della clausola in assenza di contrasto.
art. 87 d.lgs. 36/2023
Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.
La distinzione funzionale tra disciplinare e capitolato non esclude che una prescrizione contenuta nel capitolato, se parte della lex specialis e non contrastante con atti sovraordinati, vincoli stazione appaltante e concorrenti.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
Il principio di tassatività riguarda le cause di esclusione soggettive degli operatori economici; non si applica direttamente alle difformità tecnico-formali dell'offerta, da scrutinare secondo la conformità dell'offerta ai documenti di gara.
art. 107 d.lgs. 36/2023
l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara
La lex specialis costituisce il parametro per verificare la conformità delle offerte e può giustificare la non valutazione delle parti dell'offerta redatte in violazione di prescrizioni dimensionali, purché la clausola sia legittima e ragionevolmente applicata.
art. 93 d.lgs. 36/2023
La contestazione della composizione o della competenza della commissione, proposta dopo la gara, richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio e deve essere collegata a specifiche censure sull'attribuzione dei punteggi.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi esprimono discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di errori macroscopici, travisamento, illogicità o irragionevolezza manifesta.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso documentale proposta nel giudizio è stata già definita con precedente ordinanza, sicché non residuava una decisione su tale profilo nella sentenza.
art. 122 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto non è stata accolta, poiché il ricorso contro gli atti di gara è stato respinto.
art. 124 c.p.a.
La domanda di reintegrazione in forma specifica è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza dell'azione di annullamento.
art. 90 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione e agli obblighi informativi della stazione appaltante.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili ... a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione
La domanda relativa all'accesso e alla pubblicazione della documentazione è stata in parte già definita con ordinanza; la doglianza sull'obbligo di pubblicazione è stata dichiarata inammissibile.
art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dalla stazione appaltante non risulta accolta nella sentenza.
art. 73 c.p.a.
Disciplina lo scambio delle memorie processuali, richiamato nello svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- La gerarchia tra bando, disciplinare e capitolato speciale prevista dall'art. 82 d.lgs. 36/2023 opera per risolvere i contrasti tra gli atti di gara; la mera presenza di una prescrizione nel capitolato, anziché nel disciplinare, non ne determina l'illegittimità quando non vi sia alcuna antinomia e la prescrizione faccia parte della lex specialis.
- Una clausola che impone un limite massimo di pagine per l'offerta tecnica e prevede la non valutazione delle pagine eccedenti non integra necessariamente una causa di esclusione nulla: la sua legittimità va valutata in concreto alla luce della ragionevolezza, proporzionalità, chiarezza della prescrizione e dell'eventuale vantaggio competitivo indebito derivante dal suo mancato rispetto.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023 riguarda le cause di esclusione soggettive degli operatori economici; le difformità dell'offerta tecnica rispetto alla lex specialis sono invece scrutinabili secondo il criterio di conformità previsto dall'art. 107 del medesimo decreto.
- Quando la lex specialis stabilisce che le pagine eccedenti il limite dimensionale non siano valutate, la stazione appaltante deve esaminare le parti dell'offerta contenute entro il limite; tuttavia, se la parte valutabile non può comunque consentire il raggiungimento della soglia tecnica richiesta, la contestazione dei punteggi è priva di prova di resistenza.
- La censura sulla composizione o sulla competenza della commissione giudicatrice, proposta dopo la conclusione della gara, è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un concreto pregiudizio e la collega a specifiche contestazioni sull'attribuzione dei punteggi; non è sufficiente una deduzione generica o di stile.
- Le valutazioni tecniche della commissione di gara non sono sindacabili per mera non condivisibilità, ma solo in presenza di errori macroscopici, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza evidente o palese inattendibilità del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →