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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34708/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di un soggetto qualificato come vittima del dovere, di varie provvidenze economiche e assistenziali: speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, esenzione dalla partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche e sanitarie, ulteriore beneficio ex L. n. 203/2000 e assegno vitalizio ex L. n. 407/1998. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 206/2004, dell'art. 4 d.P.R. n. 181/2009 e dell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare corretta la quantificazione dell'invalidità indennizzabile includendo anche la voce del danno morale, nonostante si trattasse di una prima liquidazione effettuata dopo l'entrata in vigore della legge, mentre l'art. 6 avrebbe dovuto operare soltanto come meccanismo eccezionale di riequilibrio per le sole prestazioni già liquidate in epoca anteriore. I ricorrenti sostenevano quindi un'interpretazione letterale e limitativa della norma, escludendone l'applicazione alle liquidazioni successive per le vittime del dovere.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato, in particolare delle Sezioni Unite, secondo cui l'art. 6, comma 1, della L. n. 206/2004 non ha soltanto funzione rivalutativa, ma anche selettivo-regolativa, ed è applicabile pure alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Ne consegue che i benefici per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, secondo i criteri medico-legali del d.P.R. n. 181/2009. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della posteriorità degli arresti delle Sezioni Unite rispetto all'introduzione della causa. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, L. n. 206/2004

    richiamato come base della speciale elargizione richiesta in giudizio

  • art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206/2004

    richiamato come base dello speciale assegno vitalizio richiesto in giudizio

  • art. 6 L. n. 206/2004

    ha funzione non solo rivalutativa ma selettivo-regolativa; si applica anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge

  • art. 4 d.P.R. n. 181/2009

    concorre a disciplinare il criterio di quantificazione dell'invalidità complessiva secondo parametri medico-legali

  • art. 5 d.P.R. n. 243/2006

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del combinato disposto ritenuto violato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem le motivazioni dei precedenti della giurisprudenza di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito

Massime di principio

  • In materia di benefici previdenziali e assistenziali per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati, l'art. 6 L. n. 206/2004 va interpretato come norma selettivo-regolativa e non come disposizione meramente retroattiva di rivalutazione delle sole prestazioni già liquidate.
  • Il criterio di calcolo dell'invalidità complessiva rilevante per l'attribuzione dei benefici si applica anche alle prime liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della L. n. 206/2004, con applicazione dei criteri medico-legali previsti dal d.P.R. n. 181/2009.
  • Quando la Corte di cassazione si conforma a un orientamento consolidato delle Sezioni Unite sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio, può compensare le spese di lite per ragioni di sopravvenienza giurisprudenziale.
  • Le amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito, non sono tenute al pagamento del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MateriePensioniInvalidità
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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