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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-382/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Cathay Pacific Airways Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Motivo di difesa vertente sulla coercizione statale – Decisione del Tribunale dell’Unione europea di non statuire su taluni motivi – Prova della partecipazione a un’infrazione unica e continuata – Elementi di prova relativi a punti della decisione controversa a sostegno di una parte del dispositivo di quest’ultima annullata dal Tribunale. — Causa C-382/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Cathay Pacific contro la sentenza del Tribunale relativa all’intesa mondiale nel trasporto aereo merci. Ha confermato la competenza della Commissione a sanzionare anche i comportamenti relativi ai servizi in entrata nel SEE sulla base del criterio degli effetti qualificati, ha escluso la sussistenza di una coercizione statale idonea a escludere l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e ha ritenuto infondate o irricevibili le censure su prova, motivazione e parità di trattamento. Rimane quindi ferma la condanna per partecipazione a un’infrazione unica e continuata, con conseguente condanna alle spese.

Impugnazione in materia di intesa nel trasporto aereo merci: competenza extraterritoriale della Commissione, coercizione statale e prova della partecipazione a un’infrazione unica e continuata.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a verificare se il Tribunale avesse commesso errori di diritto nel confermare, in sostanza, la decisione della Commissione che sanzionava Cathay Pacific per la sua partecipazione a un’intesa mondiale sul trasporto aereo di merci, in particolare: (i) nella definizione e applicazione del criterio degli effetti qualificati per fondare la competenza della Commissione rispetto ai servizi in entrata; (ii) nel rigetto del motivo di difesa basato sulla coercizione statale derivante dalla normativa di Hong Kong, Giappone, India e Singapore; (iii) nell’aver omesso di statuire su alcuni motivi dopo l’annullamento parziale per prescrizione; (iv) nella valutazione delle prove e nella motivazione relativa alla partecipazione di Cathay Pacific all’infrazione unica e continuata; (v) nella qualificazione del rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi come parte dell’infrazione.

Principio di diritto

La Corte conferma che, per fondare la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e le corrispondenti norme SEE e svizzere a comportamenti posti in essere al di fuori del SEE, non è necessario dimostrare effetti concreti quando il comportamento è qualificabile, nella sostanza, come restrizione della concorrenza per oggetto; il criterio degli effetti qualificati è autonomo rispetto alla qualificazione sostanziale dell’infrazione. Inoltre, il motivo di difesa fondato sulla coercizione statale può essere accolto solo se l’impresa dimostra l’esistenza di un vero obbligo giuridico o di una pressione statale irresistibile che renda impossibile un comportamento concorrenziale autonomo; la mera autorizzazione o facilitazione regolatoria non basta. La Corte respinge anche le censure su motivazione, prova e parità di trattamento e conferma che elementi di prova relativi a periodi o territori non coperti dalla competenza della Commissione possono comunque corroborare, nel loro complesso, la prova di una partecipazione a un’infrazione unica e continuata.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 3975/87

Impugnazione di Cathay Pacific contro la decisione in materia di trasporto aereo merci

Si tratta di un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposta da Cathay Pacific Airways Ltd avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-343/17. La controversia riguarda una decisione della Commissione che aveva constatato una partecipazione a un’infrazione unica e continuata nel mercato del trasporto aereo di merci, con ammenda pecuniaria.

Contesto normativo e oggetto dell’intesa

La Commissione aveva qualificato come intesa anticoncorrenziale il coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci, in particolare:

  • sovrapprezzo carburante;
  • sovrapprezzo di sicurezza;
  • rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.

La decisione controversa applicava l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’accordo SEE e l’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo. Il regolamento n. 1/2003 e il suo articolo 25 rilevavano soprattutto sul piano della prescrizione delle sanzioni.

Procedimento amministrativo e giudizio di primo grado

La Commissione aveva inizialmente adottato nel 2010 una decisione poi annullata dal Tribunale per vizio di motivazione. Nel 2017 aveva quindi adottato una nuova decisione, nuovamente impugnata da Cathay Pacific.

Dinanzi al Tribunale, Cathay Pacific aveva dedotto sette motivi. Il Tribunale aveva accolto il secondo motivo, limitando la validità della decisione per prescrizione relativamente ad alcuni collegamenti, e aveva ricalcolato l’ammenda. Aveva però respinto o ritenuto inutili gli altri motivi rilevanti per la partecipazione all’infrazione.

Primo motivo in impugnazione: competenza extraterritoriale e criterio degli effetti qualificati

Cathay Pacific contestava la competenza della Commissione a sanzionare condotte relative ai servizi in entrata nel SEE. Sosteneva, tra l’altro, che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto irrilevante la prova degli effetti qualificati quando l’intesa è qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto.

La Corte ha respinto questa censura. Ha chiarito che il criterio degli effetti qualificati serve a fondare la competenza extraterritoriale dell’Unione sotto il profilo del diritto internazionale pubblico ed è distinto dalla qualificazione sostanziale dell’intesa come restrizione "per oggetto" o "per effetto". Il Tribunale non aveva dunque sostituito o confuso i due piani.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure con cui Cathay Pacific chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove sulla prevedibilità, sostanzialità e immediatezza degli effetti nel SEE.

Motivo sulla coercizione statale

Cathay Pacific invocava il motivo di difesa fondato sulla coercizione statale, sostenendo che le normative di Hong Kong, Giappone, India e Singapore imponevano o comunque giustificavano il coordinamento tariffario.

La Corte ha respinto tali censure, per lo più come irricevibili e in parte come infondate. Ha ribadito che gli articoli 101 e 102 TFUE non si applicano solo se la normativa nazionale impone il comportamento anticoncorrenziale o elimina ogni margine di autonomia concorrenziale; se invece la normativa si limita ad autorizzare, facilitare o sollecitare il coordinamento, l’impresa resta soggetta alle regole di concorrenza.

Nel caso di Hong Kong, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che gli accordi sui servizi aerei e la prassi amministrativa non imponessero un coordinamento obbligatorio. Le doglianze relative al Giappone, all’India e a Singapore sono state respinte perché non individuavano errori di diritto specifici e miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.

Presunta sostituzione della motivazione e motivazione del Tribunale

Cathay Pacific denunciava poi che il Tribunale avesse sostituito la propria motivazione a quella della Commissione sia sul criterio degli effetti qualificati sia sulla coercizione statale e sulla partecipazione all’infrazione.

La Corte ha escluso tale sostituzione. Ha ricordato che il giudice dell’Unione può esplicitare la motivazione amministrativa, ma non colmarne lacune autonome. Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a rispondere ai motivi dedotti e a chiarire elementi già presenti nella decisione della Commissione, senza introdurre un ragionamento completamente nuovo.

Omessa statuizione sui motivi di primo grado

Cathay Pacific sosteneva che, dopo l’annullamento parziale della decisione per prescrizione, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare anche gli altri motivi di primo grado relativi alla sua partecipazione all’intesa.

La Corte ha respinto il motivo. Ha osservato che i motivi non esaminati dal Tribunale riguardavano solo i collegamenti annullati per prescrizione e che la questione della partecipazione di Cathay Pacific all’infrazione complessiva era stata comunque affrontata nel terzo motivo di primo grado, poi deciso dal Tribunale.

Valutazione delle prove e partecipazione all’infrazione unica e continuata

Cathay Pacific censurava l’uso, da parte del Tribunale, di prove relative a periodi anteriori o a mercati fuori dalla competenza geografica della Commissione, sostenendo che non potessero corroborare la sua partecipazione.

La Corte ha ritenuto la censura in parte irricevibile e in parte infondata. Ha ribadito che, in materia antitrust, non ogni elemento probatorio deve dimostrare da solo tutti gli aspetti dell’infrazione: è sufficiente un complesso di indizi serio, preciso e concordante. Elementi relativi a periodi anteriori o a territori esterni alla competenza della Commissione possono legittimamente corroborare altri elementi, contestualizzare i comportamenti e confermare l’esistenza di una rete collusiva mondiale.

Rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi

La ricorrente sosteneva infine che il rifiuto di pagare commissioni rispondesse a un obiettivo legittimo e non potesse essere considerato restrizione della concorrenza né componente dell’infrazione unica e continuata.

La Corte ha dichiarato la censura irricevibile, rilevando che il Tribunale aveva accertato, sulla base degli atti, non una semplice posizione difensiva comune, ma una concertazione multilaterale e bilaterale per rifiutare collettivamente la negoziazione delle commissioni e per coordinare il comportamento commerciale.

Dispositivo

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato Cathay Pacific alle spese.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzatrasporto aereo di mercicompetenza extraterritorialeprescrizione delle sanzionionere e valutazione della prova

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