Ordinanza n. 289/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0026652 del 27.05.2024 (Regione Lombardia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\7\2025 per l’annullamento: - del decreto USR per la Lombardia n. 807 del 30 giugno 2025 e dei relativi allegati, che approva la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Lombardia, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici in Lombardia
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui non comprendeva i loro nominativi, nonché gli esiti e i punteggi della prova preselettiva, i quesiti somministrati e gli atti connessi. Hanno inoltre censurato, quali atti presupposti, il bando di concorso, il D.M. n. 194/2022 e il D.P.C.M. 3 ottobre 2023, contestando in particolare il criterio secondo cui l'ammissione alla prova scritta era determinata, per ciascuna regione, in misura pari a tre volte i posti disponibili, con ammissione anche dei candidati a pari merito con l'ultimo ammesso. È stata proposta anche domanda di accertamento del diritto alla partecipazione alla prova scritta e di condanna in forma specifica, nonché, in subordine, di risarcimento del danno. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto dell'USR Lombardia n. 807 del 30 giugno 2025 e la graduatoria finale del concorso. Poiché il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati e il numero dei candidati inseriti nelle graduatorie era elevato, i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure contro la procedura concorsuale. Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'atto di intervento ad opponendum e dell'ordinanza, corredati dagli avvisi e dalle indicazioni prescritte. L'amministrazione deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, predisporre una sezione denominata "Atti di notifica", inserire il relativo collegamento nella home page e rilasciare ai ricorrenti un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione con indicazione della data. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova presso la Segreteria entro i successivi cinque giorni; il mancato adempimento comporta l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento alle parti e ordina all'amministrazione di eseguirlo.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante modalità compatibili con il loro numero.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per autorizzare, in presenza di numerosi controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la disciplina delle modalità di notificazione disposte dal giudice, avuto riguardo all'elevato numero dei destinatari e alle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Indicato nel ricorso quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica; la relativa domanda non è stata esaminata con l'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo sia stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione degli atti processuali sui siti istituzionali dell'amministrazione interessata.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata all'indicazione nell'avviso dell'autorità giudiziaria, del numero di registro del ricorso, delle parti, degli atti impugnati, dei motivi, dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo e del provvedimento che ha autorizzato la pubblicazione.
- Il giudice può imporre all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati, di predisporre un'apposita sezione facilmente accessibile e di rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione con la relativa data.
- La mancata esecuzione, entro i termini perentori stabiliti, degli adempimenti prescritti per la notificazione per pubblici proclami può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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