Cassazione Civile, Ordinanza n. 09231/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
L'ente della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento per contestare il decreto del Tribunale che, all'esito dell'udienza fissata dopo il rinvio per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio, aveva dichiarato "non luogo a provvedere" perché nessuna delle parti era comparsa. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 99 l. fall., nonché degli artt. 181 e 309 c.p.c., sostenendo che il tribunale non poteva definire il giudizio con tale formula per la sola mancata comparizione delle parti all'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che non esiste alcuna norma processuale che consenta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo o in altro giudizio, una definizione con "non luogo a provvedere" per la mancata comparizione delle parti a udienza. Ha aggiunto che neppure potrebbe parlarsi di improcedibilità, perché tale sanzione non è prevista dalle norme che disciplinano l'accertamento del passivo né, in generale, dal processo civile di cognizione. Se la causa non è matura per la decisione, il giudice può invece disporre il rinvio secondo gli artt. 181 o 309 c.p.c., applicabili in via integrativa nei limiti di compatibilità al procedimento fallimentare. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio di nullità della decisione impugnata per violazione di norme processuali.
Disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo, che non contempla la pronuncia di "non luogo a provvedere" per mancata comparizione delle parti.
Può essere applicato, nei limiti di compatibilità, per disporre il rinvio dell'udienza quando la causa non sia matura per la decisione.
Può integrare la disciplina speciale dell'opposizione allo stato passivo, consentendo il rinvio dell'udienza in caso di mancata comparizione, non già una declaratoria di improcedibilità.
artt. 98/99 l. fall.
La disciplina generale del rito contenzioso civile è richiamabile solo in via integrativa e nei limiti della compatibilità con il procedimento di accertamento del passivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata comparizione delle parti a un'udienza non consente al giudice di pronunciare un generico "non luogo a provvedere", poiché tale esito non è previsto da alcuna norma processuale.
- La mancata partecipazione delle parti costituite non determina, di per sé, l'improcedibilità del giudizio, quando la disciplina speciale del procedimento concorsuale non la contempli espressamente.
- Se la causa non è pronta per la decisione e richiede attività istruttoria o il contraddittorio delle parti, il giudice deve eventualmente disporre il rinvio secondo le regole processuali generali compatibili con il rito speciale.
- La disciplina generale del processo civile può integrare il procedimento di accertamento del passivo solo nei limiti della compatibilità, senza introdurre sanzioni o esiti processuali non previsti dalla normativa speciale.
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