Sentenza n. 476/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n.1394/2024 del Tribunale di Agrigento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1394/2024 del Tribunale di Agrigento, recante condanna al pagamento di euro 2.695,02 oltre interessi legali a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Agrigento. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, per l’eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il titolo giudiziale risultava passato in giudicato, come attestato l’8 agosto 2025. Il TAR ha inoltre verificato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 14 aprile 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 20 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale di Agrigento, con gli accessori dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che questi si attivi su istanza della ricorrente e provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il commissario non avrà diritto a un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione del titolo, prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto tale adempimento rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore in favore del commissario ad acta, anche per l’esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel caso di mancata esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione di ottemperanza fondata su una condanna pecuniaria.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato all’interno dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può essere esonerato da un compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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