CCNL Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 8 gen 2024 al 7 gen 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese (PMI) industriali, artigiane e commerciali operanti nel settore alimentare, incluse tra le altre aziende produttrici o trasformatrici di bevande, conserve, prodotti alimentari vari, torrefazioni, lavorazione carni e ittico, macinazione, pastificazione, panificazione, lattiero-caseario, dolciario, mense, frantoi, oli, margarine, lieviti, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e attività affini o accessorie.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica ai dipendenti delle PMI industriali, artigiane e commerciali del settore alimentare.
Tra le attività espressamente ricomprese dal testo rientrano, tra le altre:
- acque minerali, bibite, alcoolici, birre e malto;
- prodotti alimentari conservati vegetali o animali, preparazioni alimentari, brodi, minestre, alimenti dietetici e prima infanzia, disidratati, surgelati e zootecnici;
- torrefazioni;
- macellazione, lavorazione carni e conserve ittiche;
- macinazione, pastificazione e panificazione;
- lattiero-caseario, dolciario e zuccherifici;
- mense e pasti per collettività;
- frantoi, oli, margarine e lieviti;
- pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e attività similari prevalentemente produttive.
Validità
- Decorrenza: 08/01/2024
- Scadenza: 07/01/2027
- Vigenza contrattuale triennale.
Modello contrattuale
Sono previsti due livelli di contrattazione:
- nazionale;
- territoriale o aziendale.
Il secondo livello può intervenire sulle materie demandate dal CCNL, incluse retribuzione variabile, orario, flessibilità, welfare, organizzazione del lavoro, premi di produttività e vari altri istituti.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- CIFA
Parte sindacale
- CONFSAL
- FESICA-CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.
Regime ordinario - esclusa panificazione industriale
| Livello | 08/01/2024 | 01/10/2024 | 01/07/2025 | 01/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.940,74 | 2.942,94 | 2.946,62 | 2.950,29 |
| Primo livello | 2.835,71 | 2.837,84 | 2.841,38 | 2.844,92 |
| Secondo livello | 2.530,63 | 2.532,53 | 2.535,69 | 2.538,86 |
| Terzo livello | 2.172,54 | 2.174,17 | 2.176,89 | 2.179,60 |
| Quarto livello | 1.970,49 | 1.971,97 | 1.974,43 | 1.976,90 |
| Quinto livello | 1.815,45 | 1.816,82 | 1.819,08 | 1.821,36 |
| Sesto livello | 1.712,43 | 1.713,71 | 1.715,85 | 1.717,99 |
| Settimo livello | 1.610,40 | 1.611,61 | 1.613,62 | 1.615,64 |
| Ottavo livello | 1.510,38 | 1.511,51 | 1.513,40 | 1.515,29 |
Settore panificazione industriale
| Livello | 08/01/2024 | 01/10/2024 | 01/07/2025 | 01/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Primo livello | 2.035,51 | 2.037,04 | 2.039,58 | 2.042,12 |
| Secondo livello | 1.915,48 | 1.916,92 | 1.919,31 | 1.921,70 |
| Terzo livello A | 1.803,45 | 1.804,80 | 1.807,06 | 1.809,31 |
| Terzo livello B | 1.712,43 | 1.713,71 | 1.715,85 | 1.717,99 |
| Quarto livello | 1.520,38 | 1.521,52 | 1.523,42 | 1.525,32 |
| Quinto livello | 1.405,35 | 1.406,41 | 1.408,16 | 1.409,92 |
| Sesto livello | 1.262,32 | 1.263,26 | 1.264,84 | 1.266,42 |
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 173
- Divisore orario per discontinui: 195
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Scatti di competenza
- Scatti triennali: pari all'1,5% della retribuzione mensile.
- Maturano a fronte dell'acquisizione di competenze tecnico-specifiche, digitali e trasversali secondo il sistema contrattuale di certificazione delle competenze.
Tredicesima mensilità
- Pari a una mensilità della retribuzione in atto, da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale.
Premio presenze
Se non sono previsti premi di risultato variabili di secondo livello, deve essere corrisposto il premio presenza entro il 31/07 di ogni anno.
Parametri del premio presenza
| Giorni di assenza nell'anno di riferimento | Premio |
|---|---|
| Da 0 a 2 giorni | 120% della retribuzione mensile |
| Da 3 a 4 giorni | 115% della retribuzione mensile |
| Da 5 a 8 giorni | 110% della retribuzione mensile |
| Da 9 a 10 giorni | 100% della retribuzione mensile |
| Da 11 a 14 giorni | 80% della retribuzione mensile |
| Dal 15° giorno in poi | 60% della retribuzione mensile |
Non rilevano, tra l'altro, ferie, ricovero ospedaliero e convalescenza certificata, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità obbligatoria, permessi retribuiti e sindacali.
Indennità ed elementi economici ulteriori
Indennità di cassa
- 5% della paga base nazionale conglobata.
Indennità di disagio
Spetta per effettivo lavoro in condizioni disagiate; non è dovuta per periodi inferiori a 30 minuti consecutivi.
| Tipologia | Misura |
|---|---|
| Disagio freddo (temperatura inferiore a 5°) | 3% su base oraria |
| Disagio caldo (temperatura superiore a 38°) | 3% su base oraria |
| Disagio umido (umidità superiore al 95%) | 3% su base oraria |
Indennità di trasporto urbano
Riconosciuta quale compartecipazione alle spese di trasferimento casa-lavoro.
| Comune | Importo mensile |
|---|---|
| Meno di 100.000 abitanti | 30,00 € |
| Meno di 500.000 abitanti | 40,00 € |
| Meno di 1.000.000 abitanti | 50,00 € |
| Più di 1.000.000 abitanti | 60,00 € |
- Dovuta per 12 mensilità.
- Spetta anche durante malattia, infortunio e ferie.
Indennità di trasferta
- Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio.
- Ore di viaggio coincidenti con il normale orario di lavoro: retribuite normalmente fino a massimo 8 ore.
- Ore eccedenti: compensate con il 40% della normale retribuzione.
- Per viaggiatori e piazzisti: diaria giornaliera, con esclusione delle spese di trasporto, di cui il 50% costituisce parte integrante della retribuzione.
- In caso di mancato viaggio per tutto il periodo convenuto: indennità pari a 2/5 della diaria.
Indennità di reperibilità
- 10,00 € per reperibilità telefonica con rientro entro 2 ore dall'avviso.
- Se la prestazione viene resa, spettano anche le maggiorazioni per straordinario.
- Non possono essere richieste prestazioni inferiori a 3 ore.
Ticket mensa
- Spettante per le sole giornate di effettiva presenza.
- 8,00 € se elettronico.
- 4,00 € se cartaceo.
Rischio macchina
Per viaggiatori o piazzisti:
- rimborso del 60% delle spese di riparazione per danni provocati durante il lavoro;
- limite massimo 3.500 €.
Welfare contrattuale
Le aziende devono mettere a disposizione servizi di welfare di valore minimo annuo pari a:
- 150,00 € per il singolo dipendente;
- incremento di 25,00 € per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
Bilateralità, sanità integrativa ed E.D.R.
EPAR - contribuzione e mancato versamento
Contributo a favore di EPAR:
- 0,60% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità;
- di cui 0,50% a carico azienda e 0,10% a carico lavoratore.
In caso di mancato versamento:
- al lavoratore spetta un E.D.R. pari all'1% della paga base conglobata;
- da corrispondere per 13 mensilità;
- non utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, incluso il TFR.
SanARCom - contribuzione e mancato versamento
Per i lavoratori dipendenti:
- contributo di 18,00 € mensili per 12 mensilità;
- di cui 16,00 € azienda e 2,00 € lavoratore.
Per i quadri:
- contributo di 34,00 € mensili per 12 mensilità;
- di cui 30,00 € azienda e 4,00 € lavoratore.
In caso di mancato versamento al Fondo SanARCom:
- lavoratori dipendenti: E.D.R. di 20,00 € per 12 mensilità;
- quadri: E.D.R. di 36,00 € per 12 mensilità.
Per i dipendenti l'E.D.R.:
- rientra nella retribuzione di fatto;
- entra nella base di calcolo del TFR;
- non è riproporzionabile in caso di part-time.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali.
- Per il settore panificazione: 40 ore settimanali articolate su 6 giorni.
Flessibilità e banca ore
- Possibile superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali.
- Limite massimo ordinario: 24 settimane annue.
- Le ore eccedenti sono compensate con corrispondenti riduzioni in periodi di minore attività.
- Tutte le tipologie di straordinario possono confluire in banca ore, al netto delle maggiorazioni, che restano da liquidare.
Reperibilità
Vedi sezione economica: 10,00 € per disponibilità, con eventuali maggiorazioni di straordinario in caso di intervento.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
- In generale: lavoro tra 22:00 e 06:00.
- Per la panificazione: lavoro tra 21:00 e 04:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno a turni | 20% |
| Lavoro notturno non compreso in turni | 40% |
| Lavoro notturno festivo | 50% |
Lavoro festivo, domenicale, sesto giorno e straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 30% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
| Lavoro domenicale o giorno di riposo compensativo | 20% |
| Lavoro nel sabato o sesto giorno | 20% |
| Lavoro straordinario festivo | 30% |
| Lavoro straordinario diurno feriale (oltre 40 ore settimanali) | 45% |
| Lavoro straordinario feriale notturno | 35% |
| Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |
| Straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:00 | 40% |
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive le principali festività nazionali e religiose, incluso il Santo Patrono del luogo di lavoro. Se la festività cade di domenica o nel giorno concordato di riposo, spetta un'ulteriore giornata di retribuzione.
Ferie
| Articolazione orario | Ferie annuali |
|---|---|
| Orario su 5 giorni | 22 giorni - 173 ore |
| Orario su 6 giorni | 26 giorni - 173 ore |
| Viaggiatori e piazzisti su 5 giornate o 4 giornate intere e 2 mezze | 22 giorni - 173 ore |
| Viaggiatori e piazzisti su 6 giornate | 26 giorni - 173 ore |
Ai fini del computo ferie, la settimana lavorativa è comunque considerata di 6 giorni.
Permessi retribuiti ed ex festività
| Tipologia | Monte ore annuo |
|---|---|
| Turnisti 2x5 e 2x6 | 76 ore |
| Turnisti 3x5 | 80 ore |
| Turnisti 3x6 (18 turni con riposo a scorrimento) | 92 ore |
| Turnisti 3x7 (21 turni con riposo a scorrimento) | 96 ore |
| Lavoratori del settore panificazione | 28 ore |
- Ai lavoratori notturni spettano 8 ore annue aggiuntive.
- L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta assorbimento di un'ora al giorno dalla riduzione oraria prevista.
Assenze, congedi e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni per evento, retribuiti, per decesso o grave infermità del coniuge o parenti entro il secondo grado, anche non conviventi, o componenti della famiglia anagrafica.
Congedi per disabilità
Richiamo alla normativa di legge, con previsione espressa di:
- prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni;
- in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino;
- dopo i 3 anni, 3 giorni di permesso mensile indennizzati dall'INPS.
Donne vittime di violenza
Applicazione della normativa di legge.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
- 180 giorni di calendario per malattia o infortunio non sul lavoro.
- Per malattie di particolare gravità: estensione possibile fino a 24 mesi.
- Per i contratti a termine: conservazione del posto per 3 mesi, e comunque non oltre la scadenza.
- Dopo il comporto, il testo richiamato dalla sintesi prevede una aspettativa non retribuita fino a 12 mesi per le patologie richiamate.
Trattamento economico di malattia
| Periodo di malattia | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni, fino a 6 eventi nell'anno | 60% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% della retribuzione giornaliera |
| Dal 21° al 180° giorno | 100% della retribuzione giornaliera |
- Dal 7° evento morboso nell'anno, per i primi 3 giorni non spetta alcuna indennità.
- Le festività cadenti in malattia devono essere integrate fino al 100% della retribuzione di fatto.
Infortunio sul lavoro
- Conservazione del posto: fino a guarigione.
- Giorno dell'infortunio: intera retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.
- Giorni successivi: integrazione INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera.
Maternità e genitorialità
Astensione obbligatoria per maternità
- 5 mesi.
- Integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione durante l'astensione obbligatoria.
- Festività nel periodo di maternità obbligatoria integrate fino al 100%.
Congedo parentale
Per ciascun bambino, nei primi 12 anni di vita:
- periodo complessivo tra i genitori non superiore a 10 mesi;
- elevabile a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi.
Periodo di prova
Regime generale
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri, 1° e 2° | 130 giorni |
| 3°, 4° e 5° | 90 giorni |
| 6° | 40 giorni |
| 7° | 35 giorni |
| 8° | 30 giorni |
Settore panificazione
| Livello | Durata |
|---|---|
| 1° e 2° | 90 giorni |
| 3A e 3B | 60 giorni |
| 4° | 45 giorni |
| 5° e 6° | 30 giorni |
I giorni sono di effettivo lavoro, salvo per quadri e primo livello, per i quali il computo è in giorni di calendario.
Part-time
Lavoro supplementare
- Fino al 75% dell'orario concordato nelle aziende fino a 50 dipendenti.
- Fino al 55% nelle aziende da 51 a 250 dipendenti.
- Fino al 50% nelle aziende oltre 250 dipendenti.
- Maggiorazione: 15%.
Lavoro straordinario nel part-time
- Fino al 20% settimanale dell'orario concordato.
- Maggiorazione: 15%.
Clausole elastiche e flessibili
- Aumento massimo: 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
- Maggiorazione: 15%.
- Maggiorazione con preavviso di 2 giorni: 20%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
Regime generale
| Livello | Durata |
|---|---|
| 2, 3, 4, 5, 6 | 36 mesi |
| 7 | 24 mesi |
Settore panificazione
| Livello | Durata |
|---|---|
| 1, 2, 3A, 3B | 36 mesi |
| 4, 5 | 24 mesi |
Retribuzione apprendistato professionalizzante
| Anno | Retribuzione |
|---|---|
| 1° anno | 70% della retribuzione finale |
| 2° anno | 80% della retribuzione finale |
| 3° anno | 90% della retribuzione finale |
Limiti numerici apprendisti
- Rapporto massimo: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati.
- Per datori con meno di 10 dipendenti: massimo 100% delle maestranze qualificate.
- Se i qualificati/specializzati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato e lavoro stagionale
Limiti di durata
- Successione di contratti con stesso datore e stesse mansioni: massimo 12 mesi.
- Fino a 24 mesi in presenza delle causali previste dal decreto e richiamate dal CCNL.
- Ulteriore contratto presso ITL: massimo 12 mesi.
Proroghe
- Massimo 4 proroghe nell'arco di 24 mesi.
- La quinta proroga comporta trasformazione a tempo indeterminato.
Prosecuzione oltre la scadenza
| Giorni di prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% |
| Oltre il 10° giorno | 40% |
Trasformazione a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno se il contratto è inferiore a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi.
Limiti quantitativi
- Da 0 a 5 dipendenti: massimo 2 lavoratori a termine.
- Oltre 5 dipendenti: massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di assunzione.
Diritto di precedenza
- Per i contratti a termine: se il lavoratore ha lavorato per oltre 6 mesi, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi, se la volontà è manifestata per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.
- Per gli stagionali: diritto di precedenza nelle nuove assunzioni stagionali per le stesse qualifiche, se esercitato per iscritto entro 3 mesi.
Preavviso
Settore alimentare esclusa panificazione industriale
| Livello | Fino a 5 anni | Da 6 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri, 1° e 2° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4°, 5°, 6° e 7° livello | 15 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| Operai tutti i livelli | 6 giorni (40 ore) | 9 giorni (60 ore) | 12 giorni (80 ore) |
Settore panificazione industriale
| Livello | Fino a 5 anni | Da 6 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| 1° e 2° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 3° livello A | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 3° livello B e 4° livello | 15 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| Operai tutti i livelli | 6 giorni (40 ore) | 9 giorni (60 ore) | 12 giorni (80 ore) |
I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge.
Sono escluse dalla retribuzione utile TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- somme una tantum occasionali e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.
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