Cassazione Penale, Sentenza n. 22212/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/07/2021 che confermava gli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico mafioso (fatti del 2016). Le censure principali riguardavano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento per corruzione, per mancata connessione oggettiva tra i procedimenti (violazione art.270 c.p.p.); 2) la carenza delle esigenze cautelari attuali (superamento della presunzione di pericolosità per decorso del tempo e assenza di fatti successivi); 3) nei motivi aggiunti, richiesta di riqualificazione del fatto fuori dal perimetro originario (contestazione della configurabilità del reato ai sensi dell'art.416-ter previgente e invocazione di limiti di ammissibilità ex artt.266 e segg. c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale circa la connessione tra i procedimenti (consentendo l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento per corruzione) e ha escluso vizi logico-giuridici nella motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove). I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni non strettamente riconducibili ai motivi originari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La corte utilizza la nozione di "modalità" di stampo mafioso ai fini della ricostruzione del quadro indiziario, richiamando gli elementi che collegano il clan alle attività di procacciamento voti
art. 416-ter cod. pen.
richiamata nella discussione sulla formulazione previgente
Si osserva che la difesa invocava la previgente formulazione che avrebbe escluso la punibilità dell'intermediario; la Corte però non ha ritenuto ammissibile la riapertura della questione tramite motivi aggiunti
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte conferma che il divieto non opera se sussiste connessione ex art.12 c.p.p.
art. 12 cod. proc. pen.
La connessione tra procedimenti (anche per continuazione) rende utilizzabili le intercettazioni autorizzate nell'altro procedimento, fatti salvi i limiti di legge
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari; la Corte valuta che il giudice di merito ha adeguatamente motivato le esigenze di tutela
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione di pericolosità cui si può opporre prova contraria; la Corte ricorda che il superamento della presunzione richiede elementi idonei e che il Tribunale ha valutato come insufficienti gli elementi a favore del ricorrente
art. 292 cod. proc. pen.
Richiami normativi sulle esigenze cautelari e sulla valutazione del decorso del tempo come elemento per la valutazione della pericolosità
art. 266 cod. proc. pen.
Norme sull'ammissibilità delle intercettazioni in procedimenti successivi; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti che invocavano questa norma perché tali censure eccedevano il petitum del ricorso originario
art. 585 cod. proc. pen.
Regola l'introduzione di motivi aggiunti nel ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità per i motivi nuovi
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Indica i vizi denunciabili in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, illogicità); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al provvedimento del Tribunale di riesame adottato ai sensi dell'art.309 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulla condanna alle spese e alla ammenda per ricorso infondato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000
d.P.R. n. 570/1960
Richiamato nei motivi aggiunti (probabile riferimento a norme elettorali/procedurali), senza che la Corte ne tragga rilievo decisivo
legge 21 maggio 2019, n. 43
Modificò la disciplina dell'art.416-ter; la difesa invocava la norma previgente, ma la Corte non ha ammesso la riqualificazione introdotta tardivamente
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in un procedimento diverso quando sussiste una connessione ex art.12 c.p.p. (es. continuazione tra reati); il giudice che autorizza l'utilizzo deve motivare la connessione e la motivazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-giuridici manifesti
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle fonti o dell'attendibilità delle dichiarazioni: il controllo è limitato a verificare la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito
- I motivi aggiunti in cassazione sono ammessi solo se sono sviluppo o concreto approfondimento dei motivi originari; non è possibile introdurre nuove questioni sostanziali (es. riqualificazione del fatto) che amplino il petitum oltre quanto già dedotto
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art.275 c.p.p. può essere contrastata ma richiede elementi positivi e specifici: il mero decorso del tempo non è automaticamente sufficiente a superarla se permangono elementi che indicano rischio di recidiva o di inquinamento probatorio
- In materia cautelare, per ottenere la revoca o l'allentamento della misura, è fondamentale fornire elementi concreti e nuovi che mettano in crisi la motivazione del giudice di merito; argomentazioni puramente alternative o generiche difficilmente trovano accoglimento in Cassazione
- Quando il giudice di merito motiva l'imminenza di eventi (es. elezioni), la presenza di attività economiche ancora operative o precedenti condanne collegate alla funzione pubblica, tali elementi possono legittimare il mantenimento di misure cautelari nonostante il tempo trascorso
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