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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31521/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti della titolare di un'impresa individuale. L'opposizione al decreto era stata rigettata in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. La ricorrente ha impugnato la sentenza del tribunale deducendo: 1) difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; 2) errata interpretazione dell'art. 10 della L. n. 3 del 2012, sostenendo che la pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dovesse impedire l'azione monitoria o comunque privilegiare quella procedura per il soddisfacimento dei creditori; 3) falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che le sole fatture prodotte dalla creditrice non fossero prova sufficiente del credito; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. per difetto di responsabilità aggravata e per mancanza di prova del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era esistente e comprensibile. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che l'art. 10, comma 2, della L. n. 3 del 2012 incide solo sull'azione esecutiva, e solo a determinate condizioni, non precludendo al creditore l'azione ingiuntiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi: il tribunale aveva fondato la decisione sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che esonera la parte onerata dalla prova quando i fatti costitutivi siano stati puntualmente allegati e non contestati. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che l'apprezzamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è di fatto e che, nel caso, la motivazione sulla palese infondatezza dell'opposizione e sull'inutile aggravio del processo era congrua; inoltre, la doglianza sulla mancata prova del danno era nuova. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    motivo di ricorso per difetto di motivazione

    La motivazione è sufficiente quando esiste ed espone in modo chiaro la ratio decidendi, escludendo il vizio denunciato.

  • art. 10, comma 2, L. n. 3 del 2012

    La disposizione incide solo sull'azione esecutiva e solo se la proposta di composizione della crisi sia conforme ai requisiti di legge; non impedisce il ricorso allo strumento monitorio.

  • artt. 7, 8 e 9 L. n. 3 del 2012

    Sono richiamati come condizioni di conformità della proposta di sovraindebitamento rilevanti ai fini dell'operatività del blocco esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione, fondata sul principio di non contestazione e non sull'idoneità intrinseca delle fatture a provare il credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione, se la parte attrice ha allegato puntualmente i fatti costitutivi, dispensa dall'onere della prova e determina la relevatio dall'onere probatorio della parte onerata.

  • L. n. 69 del 2009

    È richiamata come fonte della disciplina del principio di non contestazione applicata nel caso.

  • art. 96 c.p.c.

    L'accertamento della responsabilità aggravata implica un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione congrua; la palese infondatezza dell'opposizione può giustificare la condanna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La presentazione di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non preclude, di per sé, al creditore la proposizione o la prosecuzione di un'azione monitoria; il limite previsto dalla disciplina speciale opera sull'azione esecutiva e alle condizioni stabilite dalla legge.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sul principio di non contestazione, il motivo di ricorso che deduca soltanto l'inidoneità dei documenti prodotti a provare il credito è inammissibile se non attacca specificamente quella diversa ratio decidendi.
  • Il principio di non contestazione opera se la parte che agisce ha allegato in modo puntuale i fatti costitutivi del diritto; in tal caso la controparte è relevata dall'onere della prova sui fatti non contestati.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata può essere sorretta dalla palese infondatezza dell'impugnazione o dell'opposizione e da un uso del processo con istanze non pertinenti o dilatorie; il relativo apprezzamento è di fatto e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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